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title: "Attività preliminari ad interventi di bonifica. IVA al 10%. Risposta AdE 490/E/2022. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:09:55+00:00"
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N. 289

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    11 Ottobre 2022

# Attività preliminari ad interventi di bonifica. IVA al 10%. Risposta AdE 490/E/2022.

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Secondo l’AdE è agevolata anche l’IVA per le ulteriori operazioni (fornitura di utenze, servizi di vigilanza), strettamente correlate alle medesime attività preparatorie, come prestazioni accessorie. Nel caso di specie, la società istante aveva chiesto di sapere se sia possibile applicare, nell’ambito di un progetto già approvato dal Comune, l’aliquota IVA del 10%, riconosciuta per le “opere di urbanizzazione”, a diverse tipologie di interventi preliminari rispetto alla bonifica di un’area industriale, affidati anche in appalto. In particolare, i lavori comprendevano sia i pompaggi e le verifiche idrauliche, sia l’acquisto di beni e servizi ulteriori, ma strettamente correlati all’attività di bonifica, quali la fornitura delle utenze e dei servizi di vigilanza nel cantiere. Inoltre era stato chiesto, in caso di conferma dell’applicabilità dell’IVA agevolata, se sia corretto ricevere dai propri fornitori le note di credito relative alle fatture di acquisto con IVA al 22%, per le prestazioni già ottenute (variazione in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’art.26, co.3, del D.P.R. 633/1972 -&nbsp;Decreto IVA). Nel fornire la propria risposta, l’Amministrazione finanziaria ha ricostruito la disciplina relativa all’applicabilità dell’IVA al 10% sulle operazioni relative alle “opere di urbanizzazione”, individuate tassativamente nell’elenco di cui all’art.4 della legge 847/1964, tra le quali sono comprese anche le “attrezzature sanitarie” (cfr. i nn.127 da&nbsp;quinquies&nbsp;a&nbsp;septies&nbsp;della Tab. A, parte III, allegata&nbsp;Decreto IVA). In quest’ultima categoria rientrano anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, come espressamente stabilito dalle norme specifiche in materia (cfr. l’art. 266 del D.Lgs. 2006/152 – cd.&nbsp;codice dell’ambiente). Ciò premesso, sul tema l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il&nbsp;parere&nbsp;del&nbsp;Ministero dell’Ambiente&nbsp;espresso in relazione ad una fattispecie analoga, nel quale veniva precisato che le attività di bonifica possono considerarsi&nbsp;“opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate"&nbsp;solo se inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità. Inoltre, il&nbsp;Ministero precisava&nbsp;che l’aliquota IVA agevolata, stabilita come incentivo alla realizzazione degli interventi di bonifica, dovesse essere&nbsp;applicata&nbsp;a tutte le attività&nbsp;individuate nel&nbsp;progetto approvato,&nbsp;ivi compresi&nbsp;gli&nbsp;interventi preparatori&nbsp;alla bonifica&nbsp;(cfr., da ultimo, la Risposta dell’AdE n.399/E/2021). N.B. Sulla base di tale ricostruzione, quindi, nella&nbsp;Risposta n. 490/E/2022&nbsp;viene&nbsp;chiarito che&nbsp;tutte le attività preparatorie, necessarie e funzionali alla bonifica, se&nbsp;inserite in un progetto regolarmente approvato&nbsp;dalle autorità competenti,&nbsp;fruiscono dell'aliquota IVA al 10%, come operazioni relative ad “opere di urbanizzazione”. Quindi, l’aliquota IVA ridotta&nbsp;è&nbsp;riconosciuta&nbsp;anche&nbsp;per&nbsp;gli ulteriori beni e servizi&nbsp;strettamente correlati&nbsp;ai successivi&nbsp;lavori di bonifica&nbsp;(ad es., vigilanza del sito),&nbsp;come&nbsp;prestazioni accessorie, a condizione che sia dimostrabile il loro “nesso di accessorietà” con la messa in sicurezza e che tali prestazioni siano fornite a cura dello stesso soggetto che esegue la decontaminazione dell’area (cfr. l’art.12 del&nbsp;Decreto IVA). Infine, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che, in tutte le ipotesi in cui è applicabile l’IVA al 10%, l’impresa istante&nbsp;può richiedere&nbsp;ai propri fornitori, per le&nbsp;fatture già ricevute con l’aliquota IVA ordinaria, l’emissione di note di credito a suo favore&nbsp;(mediante nota di variazione in diminuzione entro 1 anno dall’operazione).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-10-11T17:49:31+02:00", "dateCreated": "2022-10-11T17:49:31+02:00", "dateModified": "2022-10-11T17:49:31+02:00" }
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