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title: "Cessione di aree con unità collabenti. IVA al 22% come edifici. Risoluzione Agenzia delle Entrate 554/E/2022. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T12:25:29+00:00"
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N. 324

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    16 Novembre 2022

# Cessione di aree con unità collabenti. IVA al 22% come edifici. Risoluzione Agenzia delle Entrate 554/E/2022.

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La questione esaminata riguarda la qualificazione dell’oggetto della cessione, come “terreno edificabile”, ovvero come fabbricato, che incide proprio sul trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile all’operazione. Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato il concetto di “collabenza” collegato all’accatastamento nella categoria F2, valido per le costruzioni caratterizzate da un elevato livello di degrado (impossibilità di produrre reddito senza interventi incisivi di recupero edilizio, mancanza di allacci alle utenze, impossibilità di accatastamento in altre categorie catastali –&nbsp;cfr. C.M. 27/E/2016). L’AdE cita anche la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la particolarità dei fabbricati collabenti, destinati alla demolizione a seguito della cessione non impedisce di considerare che, ai fini IVA, il bene ceduto sia proprio il fabbricato, e non l’area edificabile sottostante, anche se questo non è più idoneo ad espletare la sua funzione (cfr., da ultimo, la sentenza della Corte UE 2019 C-71/18). L’Agenzia delle Entrate ha accolto tali indicazioni comunitarie, che si riflettono anche sull’applicabilità della&nbsp;disciplina IVA&nbsp;italiana relativa alla&nbsp;cessione dei fabbricati, che prevede un&nbsp;generale regime di esenzione,&nbsp;salve&nbsp;specifiche&nbsp;ipotesi&nbsp;di&nbsp;opzione&nbsp;per l’imponibilità ad IVA&nbsp;dell’operazione (art.10, co.1, n. 8-bis&nbsp;ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972). Sul punto, nella&nbsp;Risposta n.554/E/2022&nbsp;viene&nbsp;confermato&nbsp;che le predette&nbsp;regole IVA si applicano&nbsp;sulla base di&nbsp;due presupposti, quali l’ultimazione del fabbricato, nonché&nbsp;la “natura oggettiva” dei&nbsp;beni ceduti&nbsp;(cd. “criterio catastale” che distingue i fabbricati abitativi/strumentali –&nbsp;cfr., da ultimo, la C.M. 18/E/2013). Invece, nell’ipotesi in cui gli&nbsp;immobili ceduti&nbsp;siano “non ultimati” (ad es. in corso di costruzione), gli stessi&nbsp;devono intendersi&nbsp;ancora&nbsp;inseriti&nbsp;nel&nbsp;circuito produttivo, con esclusione del regime di esenzione ed&nbsp;imponibilità ad IVA&nbsp;della&nbsp;cessione&nbsp;secondo le regole ordinarie (cfr. le C.M. 12/E/2007 e, da ultimo, la Risposta 241/E/2020). Alla luce di tale ricostruzione, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate&nbsp;ha confermato&nbsp;il proprio&nbsp;orientamento&nbsp;già espresso in fattispecie similari&nbsp;e ribadisce che,&nbsp;ai fini IVA, in caso di cessione di un’area che comprenda “unità collabenti”:&nbsp; – l’oggetto&nbsp;della&nbsp;compravendita&nbsp;sono i fabbricati, ancorché da demolire, e non l’area su cui essi si trovano, in base alla “natura oggettiva” dei&nbsp;beni ceduti&nbsp;(cd. “criterio catastale”); – la&nbsp;cessione&nbsp;dei medesimi&nbsp;edifici&nbsp;è&nbsp;soggetta ad IVA, con l’aliquota&nbsp;ordinaria del&nbsp;22%, come fabbricati “non ultimati”, ma&nbsp;ancora&nbsp;inseriti&nbsp;nel&nbsp;circuito produttivo. Quindi la&nbsp;cessione&nbsp;ricade nell’ordinario regime&nbsp;di&nbsp;imponibilità ad IVA&nbsp;e&nbsp;non si applica&nbsp;la regola generale di&nbsp;esenzione&nbsp;dall’imposta&nbsp;prevista per il trasferimento dei fabbricati strumentali. Pertanto, le imposte di Registro, Ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna (principio di alternatività IVA/Registro). Per completezza, si ricorda che&nbsp;l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate&nbsp;espresso nell’ipotesi di&nbsp;trasferimento di aree sulle quali insistono fabbricati da demolire&nbsp;vale non solo ai fini IVA, ma&nbsp;anche ai fini delle imposte sul reddito&nbsp;(art.67, co.1, lett.&nbsp;a&nbsp;e&nbsp;b, del D.P.R. 917/1986 – TUIR), come chiarito nella&nbsp;C.M. 23/E/2020. Infatti, accogliendo le istanze dell’ANCE, in tale pronuncia&nbsp;l’Amministrazione finanziaria&nbsp;ha rivisto la propria posizione&nbsp;originaria,&nbsp;secondo la quale&nbsp;il&nbsp;bene trasferito&nbsp;veniva qualificato come “area edificabile”: la cessione anche ultra quinquennale era sempre tassabile ad IRPEF, come plusvalenza. In sostanza, con la C.M. 23/E/2020 è stato&nbsp;chiarito&nbsp;che,&nbsp;anche ai fini IRPEF,&nbsp;l’oggetto della compravendita è il trasferimento dell’edificio&nbsp;(e non dell’area sottostante), a nulla rilevando la circostanza che l’immobile sia destinato alla successiva demolizione in base ad uno strumento urbanistico. Di conseguenza, il&nbsp;regime fiscale&nbsp;ai fini della&nbsp;plusvalenza&nbsp;deve essere quello,&nbsp;più favorevole,&nbsp;relativo ai fabbricati, in base al quale la&nbsp;tassazione&nbsp;opera&nbsp;unicamente in caso di&nbsp;cessione&nbsp;dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto (fatte salve le eccezioni normativamente previste).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-11-16T16:35:49+01:00", "dateCreated": "2022-11-16T16:35:49+01:00", "dateModified": "2022-11-16T16:35:49+01:00" }
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