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title: "Definizione agevolata delle controversie tributarie con l’AdE. Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:12:10+00:00"
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N. 46

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    07 Febbraio 2023

# Definizione agevolata delle controversie tributarie con l’AdE. Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023.

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Da ultimo con la CM 2/E/23 sono stati forniti i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, la procedura in commento si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Per accedere alla definizione occorre: &shy; inviare entro il 30 giugno 2023 una apposita domanda all’Agenzia delle Entrate redatta nel modello approvato dal Provvedimento in commento. Per ciascuna controversia autonoma serve una domanda distinta, per cui, se con lo stesso ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti, il ricorrente deve presentare una distinta domanda per ciascun atto. Ciascuna controversia autonoma dovrà poi essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati (Cfr. CM 2/E/2023). La domanda va trasmessa in via telematica, ma l’Agenzia precisa che, in attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica, è possibile inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio; &shy; versare, tramite F24, l’importo dovuto, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2023, oppure in 20 rate, la prima entro il 30 giugno 2023, le successive entro il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 1000 euro per ciascuna controversia autonoma. L’istituzione dei codici tributo avviene con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 1° febbraio approva il modello per la presentazione della domanda e chiarisce come presentarla e come inviarla, nelle istruzioni sono riportate le indicazioni e forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione. STATO DEL GIUDIZIO VALORE DELLA CONTROVERSIA &shy;- AdE è vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 - al 1° gennaio 2023 il contribuente ha notificato il ricorso all’AdE, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio con il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado 100% - al 1° gennaio 2023 il contribuente si è costituito in giudizio con il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma al 1° gennaio 2023 la Corte di giustizia tributaria non ha ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare - al 1° gennaio 2023, pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione &shy; &shy; 90% L’AdE è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023 40% L’AdE è soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023 &shy;&nbsp;&nbsp; 15% Reciproca soccombenza dell’AdE e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata al 1° gennaio 2023 100% per la parte in cui il contribuente è soccombente e 40% o 15% per la parte in cui è soccombente l’AdE Al 1° gennaio 2023 il giudizio è pendente in Corte di cassazione e l’AdE è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio 5% Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’AdE è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 15% Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 ovvero se a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine 40% Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo in caso di reciproca soccombenza dell’AdE e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023 15% per la parte in cui l’AdE è soccombente 40% per la restante parte Controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono se l’importo relativo ai tributi è stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata Non si paga alcun importo occorre solo presentare la domanda entro il 30 giugno Controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono se l’importo relativo ai tributi non è stato definito L’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle percentuali sopra indicate a seconda della soccombenza e del grado del giudizio", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2023-02-07T16:22:46+01:00", "dateCreated": "2023-02-07T16:22:46+01:00", "dateModified": "2023-02-07T16:22:46+01:00" }
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