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title: "Superbonus e Onlus/APS/OdV con attività socio-sanitaria. Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E/2023."
date: 2023-02-15
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Superbonus e Onlus/APS/OdV con attività socio-sanitaria. Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E/2023.

Nella**Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.3/E dell’8 febbraio 2023** vengono **chiarite le modalità applicative del *Superbonus* per le ONLUS e gli Enti del terzo settore in genere, che prestano servizi socio-sanitari** (art.119, co.9, lett.*d*-*bis*, e 10-*bis*, D.L. 34/2020 - legge 77/2020), per i quali **il beneficio spetta in presenza delle seguenti condizioni:**

 
- possesso di immobili nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) o D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;
- assenza di compensi o di indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- rispetto di uno specifico criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari possedute da tali soggetti, che va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare - OMI.

 Al riguardo, **la C.M. 3/E/2023, interviene** **su** **diversi aspetti** **riguardanti il riconoscimento del *Superbonus* per questi soggetti** **e specifica che**:

 
- l’**iscrizione****delle****Onlus/APS/OdV** **che prestano** **servizi socio-sanitari** **nel nuovo** **Registro unico nazionale** **del terzo settore** – Runs, previsto dal *Codice del terzo settore* (D.Lgs. 117/2017) comporta una sostanziale continuazione dell’operatività delle stesse, e **non fa venir meno l’applicabilità del *Superbonus***, nel rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti previsti dalla normativa;
- **per usufruire del “110”****sull’immobile posseduto**, **occorre****far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori** e non a quella risultante al termine degli stessi (*cfr*. anche la C.M. 30/E/2020 - risposta 4.4.6). In tal senso, **l’immobile** **deve rientrare** **in una delle** **categorie catastali B/1, B/2 o D/4** **alla** **data di inizio dei lavori**. Anche il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in una di queste categorie deve avvenire prima dell’inizio degli interventi agevolabili;
- **non è necessario****che**, nella fase di effettuazione degli interventi, **l’immobile****sia già utilizzato** **per** **l’esercizio delle** **attività socio-sanitarie**;
- **il** “**110**%” **spetta****anche se l’assistenza socio-sanitaria****venga svolta** **mediante un** **contratto di affitto di azienda**, che comprenda anche l’immobile oggetto dei lavori. In questo caso, la Onlus deve effettivamente svolgere le prestazioni socio-sanitarie ed il soggetto concedente, con cui è stipulato il contratto, deve possedere l’immobile come proprietario, nudo proprietario, usufruttuario o comodatario. Inoltre, l’attività assistenziale può essere iniziata anche dopo la conclusione del contratto di affitto d’azienda;
- **la condizione****relativa all**’**assenza di compensi****o indennità di carica per i** **membri** **del Consiglio di Amministrazione** **deve esistere al 1° giugno 2021** (data a partire dalla quale si applica il *Superbonus* per tale fattispecie) e deve essere mantenuta per tutto l’arco temporale di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito (*cfr*. anche C.M. 23/E/2022).** **

 **Inoltre, il** **divieto di percepire compensi** **deve risultare** **esclusivamente dallo** **statuto** **vigente** **sempre** **al 1° giugno 2021**, e non è sufficiente stabilire una clausola in tal senso in una delibera del Consiglio di amministrazione;

 
- l’**ulteriore condizione **riferita al **possesso dell’immobile**, **a titolo di proprietà,****nuda proprietà**, **usufrutto**, **o comodato d’uso****gratuito** **è tassativa**.

 **N.B.****Quindi, il** ***Superbonus* è escluso** **se la** **Onlus detiene l’immobile** **oggetto degli interventi in base ad un** **contratto di locazione**.

 Inoltre, **il possesso dell’immobile**, in base ai titoli sopraelencati, **deve essere esistente al** **1° giugno 2021** e rimanere per tutta la durata di fruizione del beneficio fiscale, anche nelle modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.

 **In presenza di** **comodato gratuito**, **occorre la** **registrazione** **del contratto in** **data precedente al 1° giugno 2021**: in caso contrario, l’applicabilità del “110%” è esclusa anche se il contratto è stato concluso prima di tale data.

 Al riguardo, la C.M. 3/E/2023 conferma che il *Superbonus* spetta anche ad una OdV per le spese relative ad interventi realizzati su un immobile di proprietà comunale, detenuto in base ad una convenzione stipulata con il Comune mediante scrittura privata (*cfr*. anche la C.M. 23/E/2022);

 
- restano ferme le specifiche **modalità di calcolo del limite di spesa**agevolabile con il *Superbonus*. Tuttavia, per evitare differenze territoriali, il parametro della “**superficie media dell’unità abitativa**” **deve coincidere**con il **valore medio **risultante dal Rapporto pubblicato dall'OMI **riferibile** alla “**media nazionale**” e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.

 In merito, la stessa C.M. 3/E/2023 fornisce uno specifico esempio di calcolo.

 **Per completezza, si ricorda che per le Onlus/APS/OdV del settore socio-sanitario il** ***D.L. Aiuti-quater*** **ha** **prorogato**** l’applicabilità del** ***Superbonus***, **nella misura piena del 110% per le** **spese sostenute fino al 31 dicembre 2025**, **anche mediante sconto in fattura o cessione del credito**(*cfr*. art.119, co.8-*ter*, D.L. 34/2020 - legge 77/2020, come modificato dall’art.9, co.1, lett.*c*, del D.L. 176/2022 - legge 6/2023).

 Per tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate fornirà ulteriori specifici chiarimenti.

  


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