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title: "Legge n. 38/2023 di conversione del Decreto Legge n. 11/2023. Compensazione dei crediti di imposta da Superbonus in 10 anni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2023, n. 132123."
date: 2023-04-21
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Legge n. 38/2023 di conversione del Decreto Legge n. 11/2023. Compensazione dei crediti di imposta da Superbonus in 10 anni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2023, n. 132123.

Con il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 132123** – in attuazione di quanto previsto dall’art.9, co.4, del D.L. 176/2022, come modificato dall’art.2, co.3-*quinquies*, del D.L. 11/2023, convertito con modifiche nella Legge 38/2023 – **l’Agenzia delle Entrate** ha fornito una serie di **chiarimenti**.

 In particolare le precisazioni sono state rese**in riferimento alla norma che dal 2 maggio p.v. consente la scelta di compensare in 10 anni i crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, le cui comunicazioni siano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023**.

 Secondo quanto stabilito nel Provvedimento, **la compensazione in 10 anni opera per la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti** (o per l’intera rata) **non utilizzata in compensazione, riferita:**

 
1. **agli anni 2022 e seguenti per i crediti oggetto delle****prime****comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 ottobre 2022**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
2. **agli anni 2023 e seguenti per i crediti oggetto di****comunicazioni**di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023**, e sempre relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
3. **agli anni 2023 e seguenti**, **per i crediti oggetto di****comunicazioni**di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 marzo 2023**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Sismabonus*** *e con il **bonus barriere architettoniche**.

 Viene chiarito che **oggetto di ripartizione è la quota residua di ciascuna rata annuale**, anche acquisita da cessioni successive alla prima. **La ripartizione avviene a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata.**

  

 Le 10 rate annuali possono essere utilizzate **esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento**, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso.

 **A decorrere dal 2 maggio 2023** **il fornitore o il cessionario titolare dei crediti può comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite la** “**Piattaforma cessione crediti**”, la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. **A decorrere dal 3 luglio 2023**, **la stessa comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio CAF, dottori commercialisti, etc.), sempre tramite la piattaforma.**

 **La scelta è irrevocabile.** **La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata**.

 Le comunicazioni possono essere anche molteplici, in quanto **ciascuna comunicazione** **può** **riferirsi anche solo a una parte della rata annuale del credito** **non compensata e ancora disponibile.**Quindi, con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata non compensata che gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

 **A titolo esemplificativo**, **il soggetto che dispone di una rata 2023 di crediti da Sismabonus pari a 100 euro e prevede di non riuscire a compensarla per intero con F24 entro il 31 dicembre 2023, può:**

 
1. **comunicare**all’AdE **la parte di rata****che ritiene di** **non riuscire a compensare**: a fronte di una **compensazione di 60 euro**, **rateizzerà** i restanti **40 euro** utilizzandoli in compensazione **in** **10 anni**, **dal 1° gennaio al 31 dicembre** **dal 2024 al 2033**. Se alla fine del 2023 avrà altro residuo, inviare un’ulteriore comunicazione di rateizzazione;
2. **attendere la fine del 2023 per conoscere la quota di crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia la ripartizione nei successivi 10 anni.**

 A breve saranno resi noti i codici tributo.


## Custom Fields

**N.:** 121

