---
title: "Indebita compensazione. Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 5-06-2023, n. 23962."
date: 2023-06-21
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
---

# Indebita compensazione. Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 5-06-2023, n. 23962.

**La Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, Dlgs. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.**

 Con l’utilizzo del modello F24 si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente e si realizza il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

 A tal riguardo non sono rilevanti l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto queste operazioni, successive alla presentazione dell’F24, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo. Ne consegue che **il profitto del reato, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta ingannevole, deve essere calcolata avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, non rilevando le vicende successive alla consumazione del reato.** Il versamento postumo delle somme non pagate può determinare, semmai, una riduzione della somma da confiscare e certamente comporta la sterilizzazione dell'operatività della confisca se il contribuente si impegna al versamento del dovuto nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, con conseguente esclusione della cd. duplicazione sanzionatoria.


## Custom Fields

**N.:** 171

