---
title: "Welfare aziendale per lavoratori con figli a carico. Circolare n. 23/E Agenzia delle Entrate. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/24878-welfare-aziendale-per-lavoratori-con-figli-a-carico-circolare-n-23-e-agenzia-delle-entrate"
date: "2026-06-05T11:20:52+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 226

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    04 Agosto 2023

# Welfare aziendale per lavoratori con figli a carico. Circolare n. 23/E Agenzia delle Entrate.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  220Kb  Downloads: **12** circ\_n\_226 welfare aziendale lavoratori figli a carico.pdf

  pdf [Download 2](#)  205Kb  Downloads: **7** circ\_n\_226 welfare aziendale lavoratori figli a carico ALL. 1.pdf

  pdf [Download 3](#)  672Kb  Downloads: **8** circ\_n\_226 welfare aziendale lavoratori figli a carico ALL. 2.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Fiscalità", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Welfare aziendale per lavoratori con figli a carico. Circolare n. 23/E Agenzia delle Entrate.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/24878-welfare-aziendale-per-lavoratori-con-figli-a-carico-circolare-n-23-e-agenzia-delle-entrate" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/24878-welfare-aziendale-per-lavoratori-con-figli-a-carico-circolare-n-23-e-agenzia-delle-entrate" }, "headline": "Welfare aziendale per lavoratori con figli a carico. Circolare n. 23/E Agenzia delle Entrate.", "description": "L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico, introdotte dal Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023. N.B. In particolare, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’articolo 40 del decreto Lavoro prevede un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, e in tale limite massimo include anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse illustrati nella citata circolare. Ambito oggettivo L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nozione di reddito di lavoro dipendente rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Nella relazione illustrativa della norma agevolativa in commento è stato, inoltre, chiarito che il citato articolo 40 “produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi”. Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della legge n. 2084/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai chiarimenti resi con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 3. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato altresì che le somme erogate dal datore di lavoro che beneficiano dell’esenzione ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis, nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023, potevano riferirsi anche a fatture emesse nell’anno 2023, purché relative a consumi effettuati nell’anno 2022 (cfr. circolare Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022, n. 35/E). Al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12 – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’articolo 40 del decreto Lavoro. Ambito soggettivo Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in esame spetta ai soli lavoratori dipendenti “con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi”. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 35/E del 2022). In ordine alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,511. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il predetto limite è elevato a euro 4.000. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. L’agevolazione in esame è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Tale agevolazione è altresì riconosciuta nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Infatti, il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter), ha inserito, nell’articolo 12 del TUIR, il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che, ai “fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni (cfr. circolare Agenzia delle Entrate del18 febbraio 2022, n. 4/E). Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. L’articolo 40 del decreto Lavoro dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione. Modalità di applicazione L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023. L’applicazione della misura agevolativa in esame è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Al riguardo, non essendo prevista dalla norma una forma specifica, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, l’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio2 sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023. In generale, al venir meno di una o più delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame, il sostituto d’imposta ha tempo fino al termine stabilito dall’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6008, per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2023. L’articolo 40 del decreto Lavoro stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Pertanto, in presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge /2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23/2023. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per quanto compatibili, restano fermi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2022. Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare allegata.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2023-08-04T12:47:21+02:00", "dateCreated": "2023-08-04T12:47:21+02:00", "dateModified": "2023-08-04T12:47:21+02:00" }
```
