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title: "Impossibilità di beneficiare del Sismabonus acquisti nel caso di box auto non di pertinenza. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 56/2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:14:06+00:00"
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N. 78

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    05 Marzo 2024

# Impossibilità di beneficiare del Sismabonus acquisti nel caso di box auto non di pertinenza. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 56/2024.

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Gli edifici devono trovarsi in zona sismica 1, 2 e 3, i lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione e la vendita deve avvenire entro 30 mesi dalla fine dei lavori. L’Agenzia delle Entrate in particolare è intervenuta sull’ambito applicativo della norma che disciplina il&nbsp;Sismabonus acquisti, l’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, delimitandone la portata sotto il profilo oggettivo degli acquisti agevolati e&nbsp;negando&nbsp;per la prima volta a livello nazionale,&nbsp;la possibilità di beneficiare dell’incentivo sull’acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale. La conclusione dell’Agenzia deriva dal richiamo normativo al novero degli interventi che consentono all’acquirente di ottenere l’agevolazione in commento, che ricadono nell’ambito del più generale Sismabonus e che sono riferiti, per espresso rinvio normativo al comma 1-bis dell’art. 16 sopra citato, alle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive». Al riguardo l’Agenzia ha richiamato la CM n. 29/E del 18 settembre 2013 nella quale è stato chiarito che per costruzioni adibite ad attività produttive “si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività&nbsp;agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali” e ne&nbsp;conclude che l’unità immobiliare adibita a box non pertinenziale non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d’uso “abitazione” e “attività produttiva”, e che pertanto ove acquistata autonomamente non consente l’accesso alla detrazione. Tale&nbsp;conclusione suscita perplessità e non appare del tutto coerente, né con la disciplina normativa dell’agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora che del patrimonio. Al riguardo, infatti, sempre a proposito degli interventi agevolati, è stata più volte evidenziata l’assenza nel dettato normativo (di cui al comma 1-bis dell’art.16, che fa riferimento agli interventi effettuati sulle costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive), di ulteriori vincoli “di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”,&nbsp;con l’ulteriore precisazione che&nbsp;“l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”&nbsp;(Ade RM 22 del 12.03.2018 Ade RM 34 del 25.06.2020).&nbsp; Occorre, per altro, precisare che a livello locale sono stati espressi orientamenti del tutto opposti, di fatto ammettendo l’acquirente della sola autorimessa non pertinenziale a godere del&nbsp;Sismabonus acquisti. N.B. Tuttavia, seppur suscitando perplessità e ancorché riguardante una specifica fattispecie, la Risposta 56/2024 va comunque attentamente considerata dalle imprese che pongono in essere operazioni potenzialmente ricadenti nell’ambito del&nbsp;Sismabonus acquisti, in quanto indicativa di un indirizzo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate a livello centrale. Infine, sempre nella citata Risposta vengono ribadite ulteriori questioni già affrontate sull’agevolazione, ossia la possibilità: – di fruire del&nbsp;Sismabonus acquisti&nbsp;per agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione della classe di rischio è “tardiva”, purché presentata dall’impresa entro la data del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione; – per l’acquirente che beneficerà del&nbsp;Sismabonus acquisti&nbsp;di fruire anche del cd. “bonus mobili” qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali, come intervento di “ristrutturazione edilizia”, questo in analogia con la disciplina del bonus per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina generale di riferimento del&nbsp;Sismabonus.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-03-05T12:17:58+01:00", "dateCreated": "2024-03-05T12:17:58+01:00", "dateModified": "2024-03-05T12:20:28+01:00" }
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