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title: "Rimborso IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione immobili detenuti in godimento. Sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 14 maggio 2024, n. 13162."
date: 2024-05-22
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Rimborso IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione immobili detenuti in godimento. Sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 14 maggio 2024, n. 13162.

**“L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta”.**

 È il **principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite** con la **Sentenza n. 13162 dello scorso 14 maggio**, con cui si aderisce all’interpretazione più “unionalmente orientata” dell’art. 183 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui vi è una totale **equivalenza dei presupposti per detrazione e rimborso**, in quanto entrambi volti a garantire il principio di neutralità dell’IVA.

 In sostanza, gli Stati membri possono solamente definire le modalità di rimborso dell’imposta ma non incidere sulle condizioni sostanziali di tale diritto.

 **Viene così rigettato il filone che** – sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 30, comma 2, lett. c), del DPR 633/72 - **negava il diritto al rimborso per interventi realizzati su beni acquisiti secondo un titolo diverso dal diritto di proprietà e per i beni non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni**.

 “Acquisto … di beni ammortizzabili” – chiariscono le Sezioni Unite – deve essere inteso come la necessità - ai fini del rimborso – che il contribuente abbia la disponibilità di tali beni in forza di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.

 Non si può, dunque, far discendere dall’uso del termine “acquisto” la rilevanza del solo diritto di proprietà né si può interpretare strettamente il concetto di “bene ammortizzabile” in base alle norme in materia di imposte dirette e alle disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile. Occorre, difatti, considerare il diverso contesto giuridico (unionale) entro cui si colloca l’IVA.

 **In definitiva, ponendo tali principi, viene riconosciuto il diritto al rimborso anche per interventi su beni detenuti in forza di un titolo diverso dalla proprietà (come nel caso di un contratto di locazione o comodato).**

 Rimane in ogni caso la necessaria ulteriore condizione che il bene sia strumentale all’esercizio dell’impresa (in quanto presupposto generale della detraibilità IVA ex art. 19 comma 1 del DPR 633/72).


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**N.:** 164

