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title: "Conversione in legge del D.L. 39/2024 c.d. “Taglia crediti”. Misure fiscali d’interesse. Dossier Ance. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:04:21+00:00"
language: "it-IT"
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N. 166

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    24 Maggio 2024

# Conversione in legge del D.L. 39/2024 c.d. “Taglia crediti”. Misure fiscali d’interesse. Dossier Ance.

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Non cambia il suo impianto generale che, salvo alcuni interventi da&nbsp;Superbonus&nbsp;effettuati nelle aree del Cratere,&nbsp;elimina l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura&nbsp;quando ancora possibile in base al DL 11/2023-legge 38/2023 (ONLUS,&nbsp; APS, OdV, IACP, cooperative a proprietà indivisa, interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, interventi agevolati con Bonus Barriere architettoniche)&nbsp;ad eccezione dei soli lavori già autorizzati al 30 marzo 2024&nbsp;e&nbsp;pone ulteriori condizioni ai condomini e “mini condomini”&nbsp;con&nbsp;CILAS&nbsp;e delibera assembleare presentate&nbsp;prima del 17 febbraio 2023. Resta confermato, infatti, che questi ultimi&nbsp;non potranno accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, sia in caso di&nbsp;Superbonus&nbsp;che di bonus “ordinari”&nbsp;se, al 30 marzo 2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. * * * * * Sul punto, l’ANCE&nbsp;sta già&nbsp;intervenendo&nbsp;presso le competenti sedi per far sì che nel&nbsp;concetto di “spesa sostenuta … per lavori già effettuati”&nbsp;si possano&nbsp;includere&nbsp;anche quelle&nbsp;sostenute dalle imprese&nbsp;che realizzano gli interventi per l’acquisto di materiali&nbsp;o di&nbsp;prestazioni professionali&nbsp;connesse all’esecuzione dei medesimi lavori. * * * * * Ulteriori modifiche apportate al testo del decreto, durante la sua conversione in legge, riguardano la&nbsp;ripartizione in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto, delle detrazioni&nbsp;relative a spese sostenute nel 2024 agevolate con Superbonus, Bonus barriere architettoniche e&nbsp;Sismabonus&nbsp;(compreso il&nbsp;Sismabonus&nbsp;acquisti). Tuttavia,&nbsp;l’obbligo non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta&nbsp;derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali. Inoltre, dall’entrata in vigore della legge di conversione,&nbsp;viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi. Pertanto, a partire da tale momento non sarà più possibile iniziare ad utilizzare i bonus in dichiarazione dei redditi e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in dichiarazione. Vengono, inoltre, introdotte&nbsp;restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, e viene previsto,&nbsp;per essi, l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da&nbsp;Superbonus,&nbsp;Bonus barriere architettoniche&nbsp;e&nbsp;Sismabonus, compreso il&nbsp;Sismabonus acquisti. N.B. Dal&nbsp;1° gennaio 2025, inoltre, le&nbsp;banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da&nbsp;bonus&nbsp;fiscali&nbsp;con i&nbsp;contributi&nbsp;previdenziali&nbsp;e i&nbsp;premi&nbsp;per l’assicurazione&nbsp;contro gli&nbsp;infortuni&nbsp;sul lavoro e le&nbsp;malattie professionali. Inoltre, ai&nbsp;Comuni&nbsp;che accertino la totale o parziale inesistenza&nbsp;di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus,&nbsp;viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni. N.B. Tra le novità viene, poi, prevista&nbsp;la riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie&nbsp;di cui all’art. 16-bis del DPR 917/1986&nbsp;che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%.&nbsp;Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota potenziata del 50%. Nessun cambiamento, invece, è stato apportato relativamente alle disposizioni originarie del D.L. 39/2024, che hanno previsto: l’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate; l’introduzione di nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica; il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro. * * * * * Per una panoramica completa delle misure introdotte dal DL 39/2024 alla luce della conversione in legge l’ANCE ha messo a punto un&nbsp;Dossier illustrativo&nbsp;ed uno&nbsp;schema riepilogativo&nbsp;delle scadenze dei bonus e delle nuove condizioni per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-05-24T14:06:31+02:00", "dateCreated": "2024-05-24T14:06:31+02:00", "dateModified": "2024-05-24T14:06:31+02:00" }
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