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title: "Novità del D.Lgs. n. 108/2024 sul concordato preventivo biennale. Approfondimento ANCE aggiornato. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:10:16+00:00"
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N. 248

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    09 Agosto 2024

# Novità del D.Lgs. n. 108/2024 sul concordato preventivo biennale. Approfondimento ANCE aggiornato.

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In particolare, le novità riguardano: la&nbsp;proroga&nbsp;del&nbsp;termine&nbsp;per l’adesione&nbsp;al&nbsp;concordato preventivo biennale, che viene spostato dal 15 ottobre 2024&nbsp;al 31 ottobre 2024; l’applicabilità,&nbsp;su opzione,diun’imposta sostitutiva&nbsp;delle imposte sui redditi, e relative addizionali, calcolata sulla&nbsp;differenza&nbsp;tra il&nbsp;reddito proposto&nbsp;per il 2024-2025&nbsp;ed il reddito conseguito&nbsp;nel&nbsp;periodo d’imposta&nbsp;(2023 o 2024)&nbsp;antecedente&nbsp;a quello a cui si riferisce la&nbsp;proposta&nbsp;di&nbsp;concordato. L’aliquota&nbsp;dell’imposta&nbsp;sostitutiva,&nbsp;differenziata&nbsp;a seconda del&nbsp;punteggio ISA conseguito dall’impresa nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025), è&nbsp;pari&nbsp;al: –&nbsp;10%, per i soggetti con punteggio&nbsp;ISA&nbsp;pari o superiore ad 8; –&nbsp;12%, per i soggetti con&nbsp;punteggio&nbsp;ISA&nbsp;compreso tra 6 ed&nbsp;un valore&nbsp;inferiore&nbsp;ad 8; –&nbsp;15%, per i soggetti con&nbsp;punteggio ISA&nbsp;inferiore a 6; o nuove modalità di determinazione degli&nbsp;accontiai fini IRPEF/IRES ed IRAP per i&nbsp;soggetti che accedono al concordato,&nbsp;con maggiorazioniin caso di utilizzo del metodo storico nel calcolo degli acconti (pari al 10% ai fini IRPEF/IRES ed al 3% ai fini IRAP), applicabili nell’ipotesi di&nbsp;differenza&nbsp;positiva tra il&nbsp;reddito concordato&nbsp;e quello&nbsp;dichiarato nel 2023; alcune integrazioni alla casistica di cessazione del concordato preventivo. Si richiama l’attenzione sull’opportunità di valutare l’adesione al nuovo istituto alla luce delle modifiche legislative intervenute, con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati, e anche tenuto conto dell’andamento preventivo del giro d’affari e delle commesse di durata pluriennale eventualmente acquisite per il 2024/2025. * * * * * A tal riguardo l’ANCE ha provveduto ad aggiornare il proprio documento di approfondimento (in precedenza cfr. documento allegato alla nostra circolare n. 106 del 27 marzo scorso) alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024. Si ricorda che le modalità di accesso al concordato biennale sono già state definite dall’Agenzia delle Entrate (cfr. il&nbsp;Provvedimento Prot. n. 68624/2024): occorre compilare uno specifico “Modello CPB”, corredato dalle relative&nbsp;Istruzioni, che è parte integrante della dichiarazione dei redditi 2023, il cui termine di presentazione è stato spostato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 dal medesimo D.Lgs. 108/2024. Si evidenzia, infine, che il&nbsp;D.Lgs. 108/2024 prevede,&nbsp;altresì: per le comunicazioni elaborate dal&nbsp;1° gennaio 2025, l’ampliamento, da 30 a 60 giorni, dei&nbsp;termini&nbsp;di&nbsp;versamento&nbsp;delle&nbsp;somme&nbsp;richieste a seguito delle attività di liquidazione&nbsp;e&nbsp;controllo automatico e formale delle dichiarazioni (cfr. ad es. artt.36-bise 36-terdel D.P.R. 600/1973); lo&nbsp;spostamento&nbsp;al&nbsp;15 settembre 2024&nbsp;del termine di&nbsp;pagamento&nbsp;della&nbsp;quinta rata&nbsp;della cd. “rottamazione quater”, scaduto lo scorso 31 luglio 2024 (si tratta dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 –&nbsp;cfr. l’art.1, co.232, della legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023). Al riguardo, il Mef con un comunicato stampa del 5 agosto 2024, ha precisato che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della “rottamazione quater” ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023. Restano, invece, confermate le disposizioni in materia di accertamento (con una riorganizzazione dell’attività di verifica), già contenute nel testo originario del D.Lgs. 13/2024, sempre in attuazione della legge delega fiscale.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-08-09T12:26:19+02:00", "dateCreated": "2024-08-09T12:26:19+02:00", "dateModified": "2024-08-09T12:26:19+02:00" }
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