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title: "Fattura insoluta emessa in regime di split payment: ammissibilità della variazione in diminuzione oltre il termine ordinario. Risposta AdE ad Interpello n. 210/2024."
date: 2024-11-12
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Fattura insoluta emessa in regime di split payment: ammissibilità della variazione in diminuzione oltre il termine ordinario. Risposta AdE ad Interpello n. 210/2024.

L’Agenzia delle Entrate – con la Risposta a Interpello n. 210 del 25 ottobre 2024, presentato da una società che, avendo emesso una fattura in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72), chiedeva chiarimenti circa la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato incasso, nonostante fosse decorso più di un anno dalla fatturazione – ha espresso condivisione verso tale fattispecie.

 L’Agenzia ha richiamato, anzitutto, la disciplina sulle rettifiche in diminuzione dell’imponibile di cui all'articolo 26, commi 2 e 3 del Decreto Iva.

 In dettaglio, il comma 2 ammette la variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui l’operazione per cui è stata emessa fattura viene meno o se ne riduce l’ammontare imponibile.

 Il comma 3, tuttavia, precisa che tale facoltà viene meno dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

 Ciò premesso, **l’Amministrazione finanziaria ha rilevato come tali disposizioni debbano essere coordinate con quelle relative al regime di scissione dei pagamenti, per effetto del quale l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture viene versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché dal fornitore.**

 E ricorda che in tali ipotesi **l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo**, a meno che si opti per l'esigibilità anticipata dell'imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione.

 **Ne deriva, così, che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, anche parziale, l'imposta non diviene esigibile e dovrà procedersi alle apposite rettifiche tramite variazioni in diminuzione**.

 **N.B.** Calando tali principi nel caso di specie, nell’operazione descritta dall’istante **l’Iva non è esigibile nonostante l’avvenuta fatturazione per mancato incasso del corrispettivo. È possibile, quindi, effettuare le rettifiche nei registri Iva mediante l’emissione della nota di variazione in diminuzione anche se è trascorso il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.**


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