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title: "Decreto Legge n. 167/2024. Modifiche al bonus Natale. Circolare n. 22/E Agenzia delle Entrate. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:04:00+00:00"
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N. 337

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    26 Novembre 2024

# Decreto Legge n. 167/2024. Modifiche al bonus Natale. Circolare n. 22/E Agenzia delle Entrate.

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Con riferimento alle novità in materia di lavoro, si informa che l’articolo 2 del provvedimento ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. bonus Natale, di cui all’art. 2 bis, del DL n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024 (c.d. decreto Omnibus). Sul tema, si segnala, inoltre, la Circolare n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus Natale ora spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Pertanto, il bonus è erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano&nbsp;congiuntamente&nbsp;le seguenti condizioni: abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, de TUIR; abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a, del medesimo articolo) percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR. Il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. N.B. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus,&nbsp;il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. Dunque, non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Ne consegue che il bonus in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. L’articolo 2 del DL 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2- bis del decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento “non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”. Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016. N.B. Per quanto concerne gli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2 del DL n. 167/2024, il&nbsp;sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente&nbsp;(ai sensi della richiamata legge n. 76/2016)&nbsp;e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. N.B. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione del bonus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi. Per quanto non riportato si rinvia al testo del DL in esame, nonché alla citata circolare dell’Agenzia dell’Entrate.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-11-26T17:43:31+01:00", "dateCreated": "2024-11-26T17:43:31+01:00", "dateModified": "2024-11-26T17:43:31+01:00" }
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