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N. 44

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    13 Febbraio 2025

# Spese per lavori sostenute dal General Contractor entro il 30.03.2024. Possibilità di usufruire del Superbonus con sconto. Risposta AdE n. 26/E/2025.

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Infatti, in base a quanto stabilito, dapprima dall’art.2 del DL 11/2023 (conv. in Legge 38/2023), e da ultimo dal citato art.1, co.5, della Legge 67/2024, per il&nbsp;Superbonus&nbsp;è ancora possibile optare,&nbsp;nel 2024 e nel 2025, per la&nbsp;cessione del credito e per lo sconto in fattura, in presenza di&nbsp;delibera assemblare&nbsp;(per lavori condominiali)&nbsp;e CILAS anteriori al 17 febbraio 2023&nbsp;e&nbsp;di&nbsp;sostenimento di spese,&nbsp;documentate da fattura, per lavori già eseguiti, entro il 30 marzo 2024. In merito a quest’ultima condizione, l’Agenzia delle Entrate, in linea con la tesi ANCE, ha precisato che le&nbsp;spese non&nbsp;devono essere&nbsp;necessariamente sostenute dal beneficiario&nbsp;del&nbsp;Superbonus,&nbsp;ma&nbsp;possono essere pagate&nbsp;anche dal&nbsp;General Contractor,&nbsp;o dall’impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione, anche solo parziale,&nbsp;dei lavori&nbsp;agevolati. Le opzioni possono quindi continuare ad essere esercitate anche dal beneficiario che, al 30 marzo 2024, non abbia pagato spese e ricevuto fatture per l’esecuzione dei lavori, purché tali spese siano state sostenute dall’impresa appaltatrice (o dal&nbsp;General Contractor&nbsp;nel caso in cui si sia avvalso di tale figura), che si sia affidata a subappaltatori per la realizzazione dell’intervento agevolato. Sposando un’interpretazione strettamente letterale del citato art.1, co.5, della Legge n. 67/2024, l’Agenzia ha dichiarato che&nbsp;si deve trattare comunque di spese relative a “lavori già effettuati”&nbsp;alla predetta data del 30 marzo 2024, cosicché&nbsp;non rilevano&nbsp;i&nbsp;costi&nbsp;sostenuti, ad esempio, per&nbsp;prestazioni professionali,&nbsp;oneri di urbanizzazione,&nbsp;canone per l’occupazione di suolo pubblico, ottenimento di&nbsp;autorizzazioni&nbsp;amministrative,&nbsp;servizi tecnici propedeutici,&nbsp;attività preparatorie del cantiere&nbsp;(acquisto materiali, installazione dei ponteggi,&nbsp;etc). Per il resto, vengono&nbsp;confermati gli indirizzi già forniti&nbsp;nella precedente Risposta 15/E/2025 (cfr. nostra circolare n. 30/2025) in merito all’operatività della condizione prevista dall’art.1, co.5, del DL 39/2024, in base ai quali: è necessario che, al 30 marzo 2024, sianocongiuntamente soddisfatti tutti i requisiti&nbsp;previsti dalla norma, ossia la presenza di&nbsp;pagamento di spese,&nbsp;documentate da fattura,&nbsp;relative a lavori eseguiti; la condizione relativa a “lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta con l’esecuzione parziale di lavori&nbsp;a prescindere dal raggiungimento, al 30 marzo 2024,&nbsp;di un determinato stato di avanzamento lavori; nell’ipotesi in cui&nbsp;più interventi, anche se autonomi, siano&nbsp;compresi nello stesso provvedimento abilitativo, o in caso di “edilizia libera” nell’accordo vincolante, la&nbsp;condizione di esecuzione dei lavorisi intende&nbsp;realizzataanche se, al 30 marzo 2024, le&nbsp;spese pagate, documentate da fattura, si riferiscano ad&nbsp;uno solo degli interventi indicati&nbsp;nel medesimo titolo. Pertanto, le opzioni restano ammesse anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 relativamente agli ulteriori lavori agevolati. Viene, inoltre, nuovamente ribadito il&nbsp;momento nel quale le spese si intendono sostenute, a seconda delle diverse ipotesi legate a: interventi su parti condominiali, per i quali rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore (o dal soggetto incaricato), indipendente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino; opzione per lo sconto integrale con&nbsp;Superbonusal 110%(quindi senza alcun pagamento) per il quale occorre far riferimento alla data della fattura, ovvero in caso di&nbsp;sconto parziale&nbsp;(o quando è previsto un pagamento) alla data di pagamento con bonifico della parte eccedente lo sconto praticato in fattura. In linea generale, poi,&nbsp;fa fede la data&nbsp;in cui viene dato&nbsp;ordine di pagamento con bonifico&nbsp;alla Banca (o Posta),&nbsp;a nulla rilevando&nbsp;il momento, diverso e/o successivo, in cui avviene l’addebito effettivo delle somme&nbsp;sul c/c dell’ordinante.&nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-02-13T11:54:47+01:00", "dateCreated": "2025-02-13T11:54:47+01:00", "dateModified": "2025-02-13T11:55:17+01:00" }
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