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title: "Regime IVA del distacco di personale in attuazione degli obblighi UE. Circolare AdE n. 5/E/2025. - ANCE Padova"
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N. 145

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    27 Maggio 2025

# Regime IVA del distacco di personale in attuazione degli obblighi UE. Circolare AdE n. 5/E/2025.

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Fino al 2024, infatti, il distacco di personale era escluso dal campo di applicazione IVA qualora il corrispettivo fosse limitato al mero rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro per il personale distaccato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, tale prassi nazionale era incompatibile con la Direttiva comunitaria IVA 2006/112/CE. La Corte ha sottolineato che, anche se l’impresa che riceve il personale rimborsa esclusivamente il costo dei lavoratori, senza ulteriori margini economici per il datore di lavoro, si realizza comunque uno scambio di prestazioni reciproche. Pertanto, tale operazione soddisfa i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale per l’applicabilità dell’IVA e deve dunque essere assoggettata all’imposta. La Circolare n. 5/E chiarisce inoltre che le nuove regole valgono anche per gli enti non commerciali, purché svolgano attività d’impresa in via non prevalente e a condizione che il distacco del personale sia riconducibile direttamente a tali attività economiche. Nel documento (allegato), l’Agenzia delle Entrate fornisce specifici esempi operativi per agevolare la corretta applicazione delle nuove disposizioni IVA, fornendo un riferimento chiaro agli operatori economici interessati da questo significativo cambiamento normativo, anche con l’ausilio di specifici esempi, chiarendo che il distacco di personale deve ritenersi imponibile ad IVA al verificarsi di tutti e 3 i citati requisiti IVA, come di seguito evidenziato. * * * * *&nbsp; Requisito soggettivo La C.M. 5/E/2025 chiarisce che tale requisito è soddisfatto se il datore di lavoro esercita, in via esclusiva o prevalente, un’attività d’impresa (art.4 del D.P.R. 633/1972 – “Decreto IVA”). Requisito oggettivo In linea generale, rilevano ai fini IVA le “prestazioni di servizi verso corrispettivo” dipendenti da rapporti contrattuali (ai sensi dell’art.3 del “Decreto IVA” – cd. requisito oggettivo). Ai fini del distacco di personale, secondo quanto stabilito dai giudici UE, esiste un nesso diretto tra questa operazione ed il pagamento del corrispettivo quando le due prestazioni si condizionano a vicenda, nel senso che l’una viene effettuata solo in presenza dell’altra e viceversa. In questo caso, pertanto, l’importo pagato a fronte del distacco è un “corrispettivo”, ed integra il requisito oggettivo ai fini IVA (cd. esistenza del “sinallagma”). Ciò, secondo quanto stabilito dai giudici UE, vale a prescindere dall’effettivo importo del corrispettivo, che può quindi essere inferiore, pari o superiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro/distaccante per il personale distaccato. In sostanza, chiarisce la C.M. 5/E/2025, si considera corrispettivo rilevante ai fini IVA anche la somma corrispondente al mero rimborso dei costi del personale, in assenza di alcun margine di guadagno (cd. “mark up”) per il distaccante (sul punto, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in risposta ad una specifica istanza d’interpello – R. 38/2025). L’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che l’IVA deve essere applicata sull’intero corrispettivo (con l’aliquota ordinaria del 22%), ivi compresa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi relativi al personale distaccato. Diversamente, se il distacco avviene gratuitamente, senza pagamento di alcun corrispettivo (neanche a titolo di rimborso del costo dei lavoratori), l’operazione è esclusa da IVA, non essendo una “prestazione di servizi a titolo oneroso”. Requisito territoriale Circa tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il distacco di personale rileva ai fini IVA se la prestazione è eseguita nel territorio dello Stato secondo quanto stabilito dall’art.7-ter del “Decreto IVA”, e quindi: in favore di un distaccatario soggetto passivo IVA stabiliti in Italia (B2B), da sparte di un distaccante soggetto IVA italiano in favore di un distaccatario stabilito in UE ma non soggetto passivo IVA (B2C). È invece esclusa da IVA la prestazione di distacco nel caso di distaccatario non soggetto passivo e non residente in UE. Decorrenza L’Agenzia delle Entrate conferma che il nuovo regime IVA sia applica ai prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Circa il “rinnovo” dei contratti già stipulati, la C.M. 5/E/2025 precisa che le novità si applicano ai rinnovi intervenuti dopo il 1° gennaio 2025, anche se questi si riferiscono a contratti conclusi prima di tale data. Inoltre, ai fini della dimostrazione della data di stipula del contratto, viene chiarito che occorre riferirsi ad elementi oggettivamente riscontrabili in base ai quali si possa desumere con certezza la data di inizio e fine del rapporto (ad es. le comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro). L’Agenzia delle Entrate conferma, altresì, la cd. “clausola di salvaguardia” che fa comunque salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1° gennaio 2025 (assoggettando ad IVA del distacco sulla base della sentenza UE anche in presenza di rimborso del solo costo del personale, o esclusione da IVA nella stessa ipotesi, sulla base dell’abrogato art.8, co.35, della legge 67/1988). Viene confermato, infine che la salvaguardia non opera in caso di verifiche dell’Amministrazione finanziaria relative al regime IVA dei distacchi di personale, diventate definitive prima del 1° gennaio 2025. Per completezza, si evidenzia che nella C.M. 5/E/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative, sempre sulla base delle regole UE, relativamente al trattamento IVA di altre forme di messa a disposizione del personale, quali: la codatorialità (art.30, co.4-ter, D.Lgs. 276/2003 – contratto di rete/rete “soggetto”): ogni impresa è responsabile del pagamento degli oneri (retribuzione e contribuzione) del singolo lavoratore. Il riaddebito pro-quota dei costi di utilizzo dei lavoratori tra le imprese retiste è una mera cessione di denaro non rilevante ai fini IVA (art. 2, co. 3, lett.a, del “Decreto IVA”). l’avvalimento (art.104 D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici), che è rilevante ai fini IVA in presenza di: 1. requisito soggettivo in capo all’impresa ausiliaria avvalsa, 2. pagamento del corrispettivo a fronte della prestazione eseguita (con o senza mark up), 3. Requisito della territorialità.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-05-27T10:52:18+02:00", "dateCreated": "2025-05-27T10:52:18+02:00", "dateModified": "2025-05-27T10:53:37+02:00" }
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