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title: "Superbonus e bonus edilizi. Cessionari liberi di trasferire crediti maturati prima del blocco delle cessioni.  Risposta AdE n. 240/2025."
date: 2025-09-23
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Superbonus e bonus edilizi. Cessionari liberi di trasferire crediti maturati prima del blocco delle cessioni.  Risposta AdE n. 240/2025.

**L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 240 del 15 settembre u.s., ha chiarito che non vi è alcun divieto, per i cessionari che hanno nel proprio cassetto fiscale crediti maturati prima dell’entrata in vigore del cosiddetto blocco delle cessioni introdotto dal DL n. 39/2024 di continuare a trasferirli, purché non siano ancora stati utilizzati in compensazione**. Si tratta di una risposta che ribadisce un principio di grande interesse per professionisti e imprese del settore edilizio.

 L’Amministrazione finanziaria si è espressa in seguito ad un interpello presentato da un professionista che aveva svolto incarichi per una società di costruzioni che, in alternativa al pagamento in denaro, aveva proposto di saldare gli onorari tramite la cessione di crediti fiscali già maturati con lo strumento dello sconto in fattura e presenti nel proprio cassetto fiscale. Il dubbio riguardava la possibilità, per la società edile cessionaria del credito, di trasferire a sua volta quei crediti legati a rate di detrazione non ancora utilizzate, alla luce del blocco delle cessioni introdotto dal citato Decreto Legge n. 39/2024.

 Per rispondere, **l’Agenzia ha ricostruito l’evoluzione della disciplina sui bonus edilizi il cui punto di partenza è costituito dall’art. 121 del DL n. 34/2020** che aveva introdotto la possibilità, per chi sosteneva spese di ristrutturazione, di scegliere tra:

 
- l’utilizzo diretto della detrazione fiscale;
- la cessione del credito;
- lo sconto in fattura.

 Nel tempo, tuttavia, come noto, la normativa è stata oggetto di continue modifiche e restrizioni: prima l’esclusione delle opzioni alternative alla detrazione per la maggior parte dei bonus edilizi, poi i limiti introdotti anche sul Superbonus. **Il cosiddetto “blocco delle cessioni”, avviato con il DL n. 11/2023 e rafforzato dal Dl n. 39/2024, a partire dal 29 maggio 2024 ha infatti vietato la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni fiscali, di cedere le rate residue delle detrazioni non ancora fruite**.

 **Secondo l’Agenzia, però, la norma riguarda esclusivamente i beneficiari delle detrazioni, ossia chi ha diritto originario al bonus**. Nessuna disposizione, invece, vieta ai cessionari – cioè a chi ha ricevuto i crediti – di trasferire a loro volta quelli già maturati e presenti nel cassetto fiscale, purché non siano stati utilizzati in compensazione.

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 **In sostanza, a partire dal 29 maggio 2024, non è più consentito ai beneficiari delle detrazioni fiscali collegate a bonus edilizi optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.**Nel caso specifico, quindi, la società di costruzioni potrà legittimamente cedere i propri crediti fiscali all’associazione professionale, usandoli come forma di pagamento degli onorari dovuti.

 Si tratta di una conferma importante che chiarisce i margini di operatività ancora disponibili nonostante le pesanti restrizioni introdotte negli ultimi anni sui bonus edilizi.


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**N.:** 261

