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title: "Novità per l’Iperammortamento e la Transizione 5.0. Decreto Legge n. 38/2026."
date: 2026-04-07
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Novità per l’Iperammortamento e la Transizione 5.0. Decreto Legge n. 38/2026.

Il Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data ed entrato in vigore il 28 marzo scorso – contiene importanti novità fiscali ampliando l’iperammortamento anche agli investimenti in beni prodotti fuori dall’Unione europea e riconosce un credito d’imposta “ridotto” alle imprese rimaste escluse dalla Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse.

 In sintesi.

 **Iperammortamento: stop al vincolo del “made in Ue”**

 Tra le misure di maggiore impatto per il settore produttivo, **l’articolo 7 elimina – a partire dal 1° gennaio 2026 – il requisito che limitava l’accesso all’iperammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’agevolazione**, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e applicabile fino al 30 settembre 2028, **viene quindi estesa anche agli investimenti in beni realizzati in Paesi extra-Ue**, purché inclusi negli allegati IV e V della legge 199/2025 e interconnessi ai sistemi aziendali.

 Rientrano nell’agevolazione:

 
- beni materiali e immateriali nuovi, anche prodotti fuori dall’Ue;
- beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (per i quali resta da chiarire la permanenza del vincolo europeo).

 **La misura recepisce quanto già anticipato dal Mef con il comunicato del 12 marzo scorso e rappresenta un ampliamento rilevante della platea degli investimenti agevolabili.**

 Resta confermata la struttura dell’incentivo, che consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili:

 
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

 A differenza della Transizione 5.0, non sono richiesti specifici obiettivi di risparmio energetico. Si resta tuttavia in attesa del decreto attuativo del Mimit, di concerto con il Mef, che definirà le modalità operative e di accesso al beneficio.

 **Transizione 5.0: credito d’imposta al 35% per gli esclusi**

 Sul fronte della Transizione 5.0, l’articolo 8 **introduce una misura compensativa per le imprese che, pur avendo effettuato investimenti entro il 31 dicembre 2025, non hanno potuto beneficiare del credito d’imposta per esaurimento dei fondi.**

 **Per questi soggetti viene riconosciuto un credito pari al 35% di quello originariamente spettante, calcolato anche sulle spese di certificazione sostenute. La misura riguarda le imprese che hanno presentato le comunicazioni tra il 7 e il 27 novembre 2025 e ottenuto il via libera del Gse sulla correttezza della documentazione.**

 Per finanziare l’intervento, il decreto stanzia 537 milioni di euro per il 2026, recuperati dalle risorse già previste dalla legge di Bilancio.

 Il credito:

 
- sarà comunicato dal Gse entro il 30 aprile 2026;
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026;
- potrà essere fruito dopo 5 giorni dal via libera del Gse.

 Come già previsto per la Transizione 5.0, il credito non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo né concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 **Dividendi e PEX: ritorno al regime previgente**

 Infine, **l’articolo 11 interviene sul regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, cancellando le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e ripristinando la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025.**

 In particolare:

 
- per imprenditori individuali e società di persone, resta imponibile il 58,14% dei dividendi e delle plusvalenze (esenzione del 41,86%);
- per società ed enti soggetti a Ires, viene confermata l’esenzione del 95% (imponibilità del 5%).

 Riportiamo in allegato il testo dettagliato.


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