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title: "Decreto Legge n. 42/2026. Transizione 5.0 per il 2025 con aumento del credito d’imposta."
date: 2026-04-09
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Decreto Legge n. 42/2026. Transizione 5.0 per il 2025 con aumento del credito d’imposta.

L’art. 1, co.1, lett.a, del **Decreto Legge 3 aprile 2026, n. 42** (*cd. Decreto Carburanti-bis*) – già pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed in vigore dal 4 aprile scorso – prevede un credito d’imposta pari all’89,77% a favore delle imprese che non erano riuscite ad ottenere il credito d’imposta “Transizione 5.0” per investimenti effettuati entro la fine del 2025 a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili (cfr. l’art. 38 del D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024).

 **E’ stato, così, superato l’iniziale riconoscimento del credito d’imposta pari al 35% di quello richiesto dai cosiddetti “esodati” del Piano “Transizione 5.0”**, previsto dal recente D.L. 38/2026 - cd. *D.L. Fiscale* (cfr. nostra circolare n. 141 del 7 aprile scorso).

 **Sul tema infatti, appena pochi giorni fa, l’art. 8 del *D.L. Fiscale* aveva riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% di quello richiesto ai fini dell’incentivo fiscale Transizione 5.0, in favore delle imprese che, pur avendo effettuato investimenti agevolabili ai fini della Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2025, non erano riuscite ad accedere all’incentivo fiscale a causa dell’esaurimento delle risorse.**

 *** * * * ***

 **N.B.** Ora, **anche a seguito del positivo esito del tavolo di confronto presso il Mimit con le associazioni di categoria, cui ha partecipato anche l’Ance, con il nuovo D.L. 42/2026 la misura del credito d’imposta richiesto è stata portata all’89,77%,**corrispondente a**circa 1,3 mld di euro** (in sostituzione dei 537 mln di euro stanziati a marzo a copertura della misura).

 **Credito d’imposta Transizione 5.0**

 Viene, quindi, **aumentata all’89,77% (dal precedente 35%) la misura del credito d’imposta riconosciuto, per il 2026, in favore degli “esodati” Transizione 5.0, per gli investimenti nei beni strumentali di cui agli all. A e B, della legge 232/2016, mentre restano confermate le condizioni di applicabilità dello stesso, come già definite nel *D.L. Fiscale*:**

 
- **trasmissione, dal 7 al 27 novembre,**delle**comunicazioni di prenotazione del beneficio**(cfr. D.M. 6 novembre 2025, ed art. 1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026);
- **via libera del GSE**circa la**correttezza**dellacomunicazione per quel che riguarda la rispondenza dell’investimento ai requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale;
- **entro il 30 aprile, comunicazione del GSE ai soggetti interessati del credito d’imposta usufruibile**, previa informativa all’Agenzia delle Entrate;
- **fruizione**dello stesso**esclusivamente in compensazione, mediante modello F24,**decorsi 5 giorni dal via libera sull’utilizzabilità del credito da parte del GSE,e **comunque entro il 31 dicembre 2026.**

 **A tal fine, viene utilizzato per intero lo stanziamento di 1,3 mld di euro, sempre per il 2026, stabilito dalla legge di Bilancio 2026** (art.1, co.770, Legge 199/2025) a copertura delle misure in favore delle imprese.

 Come per l’utilizzo del beneficio fiscale Transizione 5.0 secondo le regole generali, anche il credito d’imposta pari all’89,77%, riconosciuto dal Dl Carburanti-bis, non è soggetto:

 
- ­al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);
- ­ al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro);
- ­ al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

 Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed irap.

 Sul tema, si ricorda che, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta Transizione 5.0 (oggi sostituito dall’Iperammortamento per il triennio 2026-2028) è stato riconosciuto nella misura seguente:          

 Per il resto, rimangono ferme le ulteriori modalità attuative del beneficio, già delineate nel Dm del Mimit e del Mef del 24 luglio 2024.

 **Contributo finanziario per il fotovoltaico**

 In aggiunta al credito d’imposta, il Decreto Legge n. 42/2026 ***Carburanti-bis* riconosce un contributo finanziario, pari a 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati sempre entro fine 2025 e anch’essi già oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso**. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato Ue.

 **Con questo contributo sono agevolate, altresì, le spese sostenute per le certificazioni riferite alla documentazione contabile collegata agli altri investimenti effettuati in chiave “Transizione 5.0” e per quelle necessarie a comprovare la riduzione dei consumi energetici, rilasciate dai soggetti abilitati.**

 Il contributo finanziario non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta “Transizione 5.0” richiesto con le comunicazioni presentate sempre entro il 27 novembre scorso per le medesime spese.

 Con proprio decreto, il Mimit stabilirà le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni ricevute dal Gse, relative alle spese sostenute.


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**N.:** 147

