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title: "Novità in tema di fatturazione in caso di RTI introdotte dal D.L. n. 19/2026 conv. in L. n. 50/2026: possibilità di emissione di una fattura unica anziché distinte fatture per i lavori di ogni mandante."
date: 2026-04-29
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Novità in tema di fatturazione in caso di RTI introdotte dal D.L. n. 19/2026 conv. in L. n. 50/2026: possibilità di emissione di una fattura unica anziché distinte fatture per i lavori di ogni mandante.

Come noto, **il D.L. n. 19/2026, cd “DL PNRR”, è stato convertito**, **con modifiche, nella Legge n. 50/2026 entrata in vigore il 21 aprile 2026**.

 **In sede di conversione** in legge, è stata introdotta una **importante norma di semplificazione in materia di fatturazione delle operazioni IVA in caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa**.

 **La novità consiste nella possibilità, per la mandataria, di emettere**, in nome e per conto delle altre imprese, **una sola fattura, anziché fatture distinte riferite ognuna ai lavori eseguiti da ciascuna mandante.** Ciò, **a condizione che la stessa riporti il dettaglio delle operazioni eseguite da ogni impresa del RTI**. **L’emissione dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

 **La nuova previsione è riportata nel comma 3-bis dell’art. 8 del D.L. n. 19/2026 che va a modificare l’art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 relativo alla cd. “fatturazione differita”** che consente al soggetto passivo di emettere una sola fattura, cumulativa di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Per effetto della modifica introdotta dunque, tra le operazioni che possono beneficiare della fatturazione differita sono ora incluse anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione da parte della mandataria in nome e per conto delle singole imprese facenti parte di un RTI.

 **Conferendo alla capogruppo una modalità di fatturazione alternativa a quella ordinaria** – pro-quota da parte di ciascuna impresa raggruppata nei confronti del committente – **la modifica**, consentendo una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, **ha il chiaro intento di semplificare la gestione fiscale e documentale per i RTI**.

 Alla luce della novità, **si riepilogano di seguito le due modalità alternative di fatturazione alla stazione appaltante in caso di RTI**:

 
- **Fatturazione “ordinaria”****al committente da parte delle singole imprese del RTI**

 **Le singole imprese riunite emettono fattura nei confronti della Stazione appaltante, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti.**

 **Ciò deriva dalla disciplina in tema di appalti pubblici**, relativa ai raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art.68, c.8 del D.Lgs. n. 36/2023), **a mente della quale il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti**, **ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali** e degli oneri sociali, in analogia con le previgenti disposizioni in materia.

 Al riguardo, **l’Agenzia delle Entrate, già con il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018** di cui alla circolare ANCE Padova n. 326/2018, **ha precisato che**, se per l’esecuzione di un appalto pubblico viene costituita un’associazione temporanea d’imprese in base ad un mandato con rappresentanza, **gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota**.

 **Questo chiarimento si deve ritenere ancora valido anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici** come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 47/2024 (cfr. circolare ANCE Padova n. 73/2024).

 Ciascuna impresa, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.

 
- **Fatturazione “alternativa”****da parte della mandataria in nome e per conto delle imprese del RTI introdotta in sede di conversione del DL n. 19/2026**

 **La mandataria capogruppo, d’intesa con le altre imprese, può fatturare direttamente nei confronti del committente, ma “in nome e per conto” delle stesse**, specificando questa circostanza ai sensi dell’art. 21, c.1 e 2, lett. n, del D.P.R. n. 633/1972, cd “ Decreto IVA”.

 **Questo principio è stato affermato per la prima volta nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.47 del 21 febbraio 2024 che**, pur confermando la regola generale secondo la quale le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti, **ammette la fatturazione verso la Stazione appaltante ad opera della sola impresa mandataria, in nome e per conto delle mandanti, che provvederà poi a ripartire fra di loro i corrispettivi dei lavori.**

 **Anche in questo caso, gli obblighi fiscali di registrazione delle fatture e gli altri adempimenti IVA relativi alle operazioni restano in capo alle singole imprese mandanti.**

 In merito, con la finalità di semplificare le modalità di fatturazione delle prestazioni nell’ambito degli appalti pubblici in cui sono coinvolti i RTI, la novità introdotta dalla Legge n. 50/2026 di conversione del D.L.”PNRR” ammette che la mandataria, nella fatturazione in nome e per conto delle mandanti, possa emettere una fattura unica alla Stazione appaltante con il dettaglio delle operazioni, anziché distinte fatture riferite ai lavori eseguiti da ciascuna impresa mandante.

 **A livello operativo, ciò viene realizzato secondo le regole della fatturazione differita** (cfr. il nuovo inciso all’art.21, c.4, lett. a, del D.P.R. 633/1972 e all’art.72, c.4, lett.a, del D.Lgs. n. 10/2026, nuovo TU IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027).

 Dunque, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 21, c.4 del Decreto IVA, che richiede che la fattura venga emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, l’art. 8 in commento consente alla mandataria di emettere, in nome e per conto delle altre imprese, un’unica fattura cumulativa delle operazioni realizzate nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

 **Questo sistema**, come si legge anche nel Dossier del Servizio Studi del Senato a commento della nuova disposizione, **resta comunque sempre alternativo all’ordinaria fatturazione alla Stazione appaltante da parte delle singole imprese associate, sempre nel presupposto che il rapporto esistente tra queste e la capogruppo mandataria si qualifica come un «mandato collettivo speciale con rappresentanza».**


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**N.:** 170

