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title: "ISA 2026. Correttivi e regime premiale per il periodo d’imposta 2025."
date: 2026-05-04
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# ISA 2026. Correttivi e regime premiale per il periodo d’imposta 2025.

Con il **D.M. 31 marzo 2026** è stato approvato il **nuovo ISA EG69U** per il settore delle costruzioni.

 L’approvazione dell’ISA per le costruzioni, evoluzione del precedente DG69U, fa seguito al via libera della Commissione degli esperti a valle di una riunione con le Associazioni di categoria, a cui ha partecipato anche l’Ance.

 Queste novità si aggiungono alla pubblicazione, nel mese di febbraio 2026, dei nuovi Modelli per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sempre per il periodo di imposta 2025, tra cui rientra anche il Modello ISA EG69U per il settore delle costruzioni e sui quali è già stata fornita apposita informativa alle imprese associate (cfr. nostra circolare n. 112 del 13 marzo u.s.).

 **N.B.** **Correttivi congiunturali**

 **Con il** **D.M. 15 aprile 2026** **è stata approvata la revisione congiunturale degli ISA per il periodo d’imposta 2025, che riguarda anche il nuovo citato ISA EG69U – Costruzioni, al fine di tenere conto del nuovo scenario economico, influenzato da tensioni geopolitiche, prezzi dell’energia e dall’andamento dei tassi di interesse.**

 In particolare, i correttivi congiunturali agli ISA sono previsti nella relativa nota tecnico-metodologica (cfr. Allegato 4 al medesimo D.M.).

 Per adeguare gli ISA alla nuova realtà economica, vengono, poi, considerati una serie di elementi ulteriori che, con specifico riferimento all'ISA EG69U per le costruzioni riguardano le cd. "misure di ciclo settoriale" *(cfr.*l'Allegato 2 al D.M.).

 La revisione congiunturale degli ISA rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale previsto dall'art.9-bis del D.Lgs. n. 50/2017, di seguito illustrato, nonché per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

 Inoltre, l'art.7 del D.M. 15 aprile 2026 precisa che il programma informatico per l'applicazione degli ISA contiene già i correttivi anticongiunturali.

 **Punteggi di premialità ISA**

 Con il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2026 Prot. n. 123160/2026** **sono stati aggiornati, per il periodo d’imposta 2025, i diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA ed attribuiti alle imprese per usufruire di specifici benefici fiscali** (cfr. l’art. 9-bis del D.L. 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 – cfr. anche la C.M. 6/E/2021).

 Si ricorda, difatti, che per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA, il contribuente deve conseguire uno specifico punteggio minimo di affidabilità fiscale.

 I benefici premiali spettanti ai contribuenti ISA "affidabili" consistono, in sostanza:

 
- nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti d'imposta di importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all'Iva e di importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette;
- nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- dall'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- dall'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- dall'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- dall'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

 Ciò premesso, **in linea con le annualità passate. al fine di premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo, il Provvedimento prevede** **due diversi criteri di calcolo del punteggio di affidabilità:**

 
- punteggio ISA dell'annualità di applicazione (2025);
- oppure, in alternativa, punteggio ISA medio dell'anno di applicazione (2025) congiuntamente a quello dell'anno precedente (2024).

 Sempre in linea con gli scorsi anni, il Provvedimento "mantiene" a**9 il punteggio di riferimento per l'accesso alla maggior parte dei benefici fiscali,**tra cui l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito.

 Le premialità riferite all'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione (ai fini IVA e delle imposte dirette ed IRAP), ovvero ai fini delle richieste di rimborso del credito IVA sono state suddivise, per ciascuna fattispecie, in 2 ipotesi, a seconda dell'importo massimo del credito da compensare o da chiedere a rimborso.

 Si richiede, difatti, un **livello di affidabilità almeno pari a 9,**per beneficiare dell'esonero per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all'IVA, o a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP.

 Sufficiente, invece, un **punteggio pari a 8**per l'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione, o da chiedere a rimborso, ma fino al minore importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e di 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

 Punteggio che consente anche di ottenere la riduzione di un anno dei termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

 **Fissato, invece, a 8,5 il livello di affidabilità minimo per beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.**

 **N.B.** Sulla base delle indicazioni del Provvedimento, **l’ANCE ha dettagliato in uno schema riepilogativo i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2025, distinti sulla base dei due alternativi criteri di calcolo del punteggio di affidabilità.**

 Si ricorda che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale è superfluo il monitoraggio del punteggio, in quanto ad essi vengono riconosciuti i benefici del regime premiale a prescindere dal livello di affidabilità fiscale attribuito ai fini ISA (il punteggio è, invece, rilevante per stabilire la misura dell'imposta sostitutiva da applicare, su opzione del contribuente, al reddito concordato eccedente quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente al biennio oggetto di adesione).


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**N.:** 173

