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title: "Superbonus e General Contractor. Margine del subappalto: spesa agevolata. Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 aprile 2026, n. 17."
date: 2026-05-04
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Superbonus e General Contractor. Margine del subappalto: spesa agevolata. Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 aprile 2026, n. 17.

**L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026**– con la quale viene ufficializzata la nota interna diramata a tutti i propri uffici nel mese di marzo e volta, a seguito dell’azione intrapresa dall’ANCE, a chiarire che i compensi relativi alle opere appaltate non possono essere riqualificati in via automatica come corrispettivi di coordinamento in fase di verifica fiscale – **ha affermato che l’impresa appaltatrice di interventi agevolabili con il superbonus, che assume anche il ruolo di General Contractor ed affida, in tutto o in parte, i lavori edili ad altre imprese, addebitando il margine del subappalto al committente come corrispettivo dei lavori gode di una spesa agevolabile, ammessa allo sconto in fattura.**

 Tale importo non può essere riqualificato come compenso per l’attività di coordinamento, escluso dal beneficio fiscale.

 In particolare, **l'Agenzia delle Entrate menziona le 3 tipologie di contratto più diffuse nell'esecuzione di lavori agevolabili con il *Superbonus,* e per ciascuna di esse precisa l'esatta qualificazione del corrispettivo**sulla base del rapporto contrattuale ai fini dell'inclusione, o meno, nello sconto in fattura ai fini dell'applicabilità del *Superbonus:*

 
1. **impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto:**in tal caso **il corrispettivo**corrisponde al prezzo totale dell'appalto ed **è sempre un costo detraibile ed ammesso allo sconto in fattura;**
2. **mandatario (con o senza rappresentanza) che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo:**in questo caso **il** **corrispettivo**per tale attività **rappresenta il compenso per il mero coordinamento, che risulta non detraibile e non consente lo sconto in fattura;**
3. **commissionario che effettua un servizio specifico per la gestione dello sconto in fattura,**applicando questa modalità di fruizione del beneficio fiscale sia sui propri corrispettivi, sia su quelli dei professionisti, che vengono riaddebitati al committente: **in tal caso,** **il corrispettivo relativo alla gestione dello sconto è un costo non agevolabile con *il Superbonus.***

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 **N.B.**Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, nella **R.M. 17/E/2026, ha chiarito che** in relazione all'applicabilità del beneficio fiscale **non è importante come il *General Contractor*organizzi l'esecuzione delle opere, ossia con proprio personale dipendente ed altri mezzi necessari, ovvero in subappalto, poiché la spesa sostenuta resta agevolabile a prescindere dall'eventuale ricorso al subappalto.**

 In questo senso, **precisa l'Agenzia, oltre al ruolo di *General Contractor,* l'impresa rimane "appaltatrice" anche se affida tutte le lavorazioni in subappalto, perché non dispone di personale proprio, svolgendo in prevalenza il coordinamento tecnico dell'appalto con i professionisti.**

 **Anche in questo caso**, infatti, **l'impresa resta titolare degli obblighi verso il committente**, nonché di tutte le connesse responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.

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 In conclusione, **proprio grazie all'azione dell'ANCE**, **l'Amministrazione finanziaria ha finalmente riconosciuto che il margine del subappalto rappresenta un aspetto fisiologico dell'attività edilizia e che questa componente del corrispettivo non può essere rideterminata in sede di verifica fiscale in modo automatico e con l'utilizzo di presunzioni.**

 In sostanza, **la riqualificazione di questi corrispettivi deve essere supportata da idonei elementi di prova**, volti a dimostrare che gli stessi si riferiscono ad un'attività di coordinamento distinta, e remunerata in via autonoma.

 **N.B.****Queste nuove indicazioni dell'Agenzia comportano sia il venir meno delle contestazioni in atto sulla qualificazione del margine di subappalto come spesa non detraibile e non ammissibile allo sconto in fattura** (qualificato come credito inesistente o non spettante), **sia l'impossibilità di sollevare rilievi di questo tipo nelle future verifiche fiscali.**


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**N.:** 174

