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title: "Registrazione telematica dei contratti d\'appalto pubblici.Riepilogo."
date: 2014-01-13
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Registrazione telematica dei contratti d'appalto pubblici.Riepilogo.

Come noto, dal 1° gennaio 2013[1], nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l’obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, mediante «atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata»(art.11, co.13, del “Codice dei contratti pubblici”)[2]. In proposito si richiamano le nostre circolari n. 52 del 6 febbraio 2013, n. 67 del 21 febbraio 2013, n. 101 del 3 marzo 2013. Nel caso di utilizzo della forma pubblica amministrativa[3], il contratto può essere registrato, a cura del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale della P.A.[4], alternativamente, mediante: a) la procedura telematica, di cui all’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico”[5]; b) le modalità ordinarie di registrazione dell’atto presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate[6]. * * * * * * Di seguito si illustrano le due tipologie di registrazione, con la precisazione che quella telematica, già in vigore, non è stata modificata a seguito dell’introduzione, nella normativa sui lavori pubblici, dell’obbligo di concludere il contratto in forma digitale. la registrazione telematica In merito si precisa, innanzitutto che, in base all’art.7 del Provvedimento interdirigenziale Prot. 154951 del 17 novembre 2009[7], dal 1° dicembre 2009 l’utilizzo della procedura telematica di registrazione degli atti (già obbligatorio dal 2007 per i notai) è stato esteso, in via facoltativa anche ai segretari delegati della P.A. ed agli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai[8], per gli atti da questi provenienti (ossia redatti, ricevuti, o autenticati). In particolare, tale sistema consiste in una serie di passaggi, consistenti, dapprima nella richiesta di abilitazione all’Agenzia delle Entrate (che attribuirà specifici codici di accesso) e successivamente nella creazione di un apposito Modello Unico Informatico (cd. “MUI”), in formato elettronico, attraverso l’apposito software (UNIMOD). Il Modello verrà poi inviato all’Amministrazione territoriale di riferimento, in una sorta di “plico postale”, attraverso il portale “Sister”, che rilascerà una ricevuta di avvenuto invio della domanda di registrazione ed un prospetto di liquidazione dell’imposta[9], nonché, dopo il pagamento, la ricevuta di registrazione, con l’attribuzione del numero dell’atto[10]. Al riguardo, occorre precisare che per i citati contratti in forma pubblica amministrativa, conclusi con modalità informatiche e registrati mediante la citata procedura telematica, si applicano: - l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014[11]; - l’imposta di bollo, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[12]. N.B.Come chiarito dalla R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfetaria per gli allegati al contratto d’appalto. In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 ha chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine. La R.M. 194/E/1998 si riferisce espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)». N.B. Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto. In merito, si è in attesa di nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che è stata sensibilizzata sulla questione. Resta fermo che, anche in caso di registrazione telematica, sono obbligati al pagamento delle imposte (registro e bollo) sia le parti contraenti (ad esempio, impresa aggiudicataria dell’appalto), sia il pubblico ufficiale[13] della P.A. (cfr. art.57 D.P.R. 131/1986 –registro- e art.22 D.P.R. 642/1972 –bollo-). la registrazione con le modalita' ordinarie In alternativa alla registrazione del contratto (concluso con modalità informatiche) in via telematica, il pubblico ufficiale può presentare presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie: § la copia conforme su supporto cartaceo del documento informatico, sulla quale l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo; § Modello 69 già compilato, in duplice copia; § Ricevuta del versamento dell’imposta di registro. A seguito dell’avvenuta registrazione, l’ufficio restituisce una copia del Modello 69, con l’indicazione degli estremi di registrazione. Nell’ipotesi di utilizzo di tale modalità di registrazione, per il contratto in forma pubblica amministrativa concluso in modalità digitale dal pubblico ufficiale della P.A. si applicano: - l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014 - l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio[14]. In merito, restano valide le diverse misure dell’imposta di bollo per gli atti relativi ad appalti di opere pubbliche, riepilogate negli schemi allegati (cfr. anche C.M. 36/E/2006, par.12)[15].


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