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title: "Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia). Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore anche per i contratti in corso in presenza di condizioni di urgenza.Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore anche per i contr"
date: 2014-01-17
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia). Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore anche per i contratti in corso in presenza di condizioni di urgenza.Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore anche per i contr

Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. Il Decreto Legge, del quale è stato avviato l’iter di conversione in legge in Parlamento, contiene alcune disposizioni in materia di lavori pubblici riguardanti la possibilità di pagamento diretto del subappaltatore, ove ricorrano condizioni di urgenza anche in assenza di previsione del bando. Infatti, il comma 10 dell’art. 13 del Decreto legge n. 145/2013 interviene sull’art. 118 del Codice dei Contratti nei termini seguenti: - alla lett. a) del comma in esame stabilisce l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano condizioni di particolare urgenza, inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto, accertate dalla stazione appaltante, quest’ultima potrà provvedere, per i contratti in corso di esecuzione, al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista, anche se ciò non era stato previsto dal bando. Sul punto, si ricorda che l’art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, l’obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista.. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La disposizione aggiuntiva in commento, quindi, in casi di particolare urgenza inerente al completamento dell’opera, consente alla stazione appaltante di pagare direttamente il subappaltatore o il cottimista durante l'esecuzione, anche qualora il bando non avesse contemplato tale modalità di pagamento. - alla lett. b) del medesimo comma 10 si prevede, poi, la possibilità per la stazione appaltante, anche per i contratti in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e dai cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla procedura. N.B. La ratio della previsione sembra essere quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie, i pagamenti spettanti all'impresa affidataria, nonché ai subappaltatori o ai cottimisti; tuttavia, la stessa presenta margini di incertezza interpretativa, ad esempio, nella parte in cui sembra affidare i pagamenti direttamente al Tribunale competente in merito all'ammissione alle procedure stesse. Ci riserviamo nuove informazioni ed approfondimenti sull'argomento e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.


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