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title: "Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (di conv. Decreto Legge n. 150/2013 c.d. Milleproroghe). Rinvio al 30 giugno 2014 dell\'obbligo di ricorso alle \"centrali di committenza\" per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti."
date: 2014-03-03
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (di conv. Decreto Legge n. 150/2013 c.d. Milleproroghe). Rinvio al 30 giugno 2014 dell'obbligo di ricorso alle "centrali di committenza" per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s. è stato pubblicata la legge in oggetto  recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” , c.d. “Milleproroghe”.

 Per ciò che concerne le opere pubbliche, il testo finale conferma alcune importanti innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 150/2013, che tengono conto anche della costante azione di sensibilizzazione svolta dall’Ance su alcune problematiche di rilievo per il settore.

 In particolare:

 - all’art. 3, comma 1-bis del provvedimento normativo, **risulta ulteriormente differito di sei mesi** **(ossia** **fino al 30 giugno 2014**) **il termine** dell’entrata in vigore della disposizione, di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, **che prevede l’obbligo, per i Comuni di minori dimensioni, di ricorrere alle centrali di committenza**.

 In particolare, **si ricorda che il cennato art. 33** (la cui entrata in vigore era stata già differita dal decreto c.d. “Expo”, n. 43/2013 al 31 dicembre 2013), **prevede l’obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.**Ciò utilizzando due modalità operative: l’unione dei Comuni, se già costituita, ovvero l’accordo consortile, e cioè una convenzione con la quale i Comuni decidono di svolgere in forma associata funzioni, avvalendosi degli uffici competenti.

 Poiché l’attuazione di tale disposizione ha comportato alcune difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi, soprattutto delle piccole stazioni appaltanti, il differimento della sua obbligatorietà appare quanto mai opportuno, in quanto consente di scongiurare il rischio della paralisi dell’attività contrattuale dei Comuni e della conseguente possibile restrizione del numero di gare da bandire.

 **N.B.****La previsione normativa in commento, peraltro, fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento, preservando, in tal modo, le procedure di gara bandite da Comuni che, nelle more della conversione del Decreto “Milleproroghe”, abbiano bandito procedure di gara** **ottemperando a quanto previsto dall’art. 33 , comma 3-bis, del Codice.**


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