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title: "Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (di conv. Decreto Legge n. 150/2013 c.d. Milleproroghe). Proroga al 30 giugno 2014 del beneficio della c.d. tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 68

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    03 Marzo 2014

# Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (di conv. Decreto Legge n. 150/2013 c.d. Milleproroghe). Proroga al 30 giugno 2014 del beneficio della c.d. tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA.

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Milleproroghe), di conversione del Decreto Legge n. 150/2013, pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio u.s. , all’art. 4, comma 4-bis è contenuta la&nbsp; proroga di ulteriori sei mesi della disposizione che consente alle imprese di costruzione di beneficiare dell’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dalla Legge di conversione del D.L. n. 73/2012, L. n. 119/2012 (e già prorogata al 31 dicembre 2013 dall’art. 33-quinquies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179). La modifica interviene indirettamente sull’articolo 77, comma 6, del Regolamento dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) in cui viene previsto che, alla scadenza triennale dell’attestato di qualificazione, l’impresa sia tenuta a richiedere alla SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria la verifica di mantenimento dei propri requisiti di qualificazione (con esclusione di quelli relativi ai lavori eseguiti). La verifica, c.d. “triennale”, è calcolata nei limiti di una tolleranza, rispetto ai valori inizialmente dimostrati, che - grazie alla modifica normativa - fino al 30 giugno 2014 sarà pari al 50%, anziché essere pari al 25%, come previsto dal predetto articolo del Regolamento. L’incremento della tolleranza non fa salve le procedure di verifica triennale iniziate e concluse tra l’inizio di quest’anno e l’entrata in vigore della predetta modifica normativa, che rimangono soggette alla percentuale del 25%. La stessa percentuale del 25% ritornerà ad essere applicata nella verifica triennale delle imprese che stipuleranno apposito contratto con la SOA a partire dal prossimo 1° luglio. Al riguardo, si osserva che l’innalzamento della soglia al 50% deve essere valutato positivamente, stante il fatto che il settore versa da anni in una lunga e profonda crisi. L’Ance aveva richiesto al competente Ministero che la proroga potesse operare per un anno (ossia fino al 31 dicembre 2014), coprendo anche le verifiche già effettuate fino alla conversione del Decreto “Milleproroghe”. Infatti, a fronte della durata quinquennale dell’attestato SOA e del ben determinato intervallo previsto per l’esecuzione della verifica stessa (da svolgersi solo in prossimità della scadenza triennale dell’attestato), desta perplessità l’innalzamento della tolleranza sulla verifica triennale solo fino a luglio prossimo. Ciò potrebbe, infatti, creare una disparità di trattamento, in sede di qualificazione, a sfavore di quelle imprese che, per mero caso, non possono eseguire in questo (stretto) arco temporale di quattro mesi la procedura di verifica triennale. Tuttavia, la proroga di sei mesi rappresenta un primo risultato, con riserva di ritornare a far presente alle istituzioni la necessità di differire ulteriormente la misura. Si segnala, infine, che, all’art. 4, comma 5, del provvedimento normativo in esame, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, previsto al comma 5 dell’art. 189 del Codice dei contratti, che in materia di qualificazione del contraente generale prevede la possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del requisito dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali, per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III. Al comma 6 del medesimo articolo, sempre in tema di contraente generale, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, entro il quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-03-03T01:00:00+01:00", "dateCreated": "2014-03-03T01:00:00+01:00", "dateModified": "2014-03-03T01:00:00+01:00" }
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