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title: "Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di conv. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 c.d. \"Destinazione Italia\"). Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore in caso di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario anche in deroga alle previsioni - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 75

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    04 Marzo 2014

# Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di conv. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 c.d. "Destinazione Italia"). Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore in caso di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario anche in deroga alle previsioni

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Possibilità di pagamento diretto del subappaltatore in caso di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario anche in deroga alle previsioni", "description": "È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 (ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ossia il 22 febbraio u.s.) la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. Il testo, così come risultante dalle modifiche apportate durante l’iter di conversione in Parlamento, contiene alcune importanti disposizioni in materia di lavori pubblici. In particolare il comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge, che ha subito alcune modifiche in sede di conversione, interviene sull’art. 118 del Codice dei contratti nei termini seguenti: N.B. * alla lett. a) del comma in esame si prevede l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto d’appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sul punto, si ricorda che l’art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che sussiste l’obbligo per gli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La disposizione, introdotta nell’art. 118, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Destinazione Italia”. Si ritiene, infatti, che la ratio della modifica normativa, consistente nella necessità di evitare il blocco degli appalti in corso di esecuzione, derivante dai mancati pagamenti, perderebbe di significato qualora applicata unicamente ai contratti ancora da sottoscrivere. Ciò posto, la norma in commento merita una valutazione positiva, e tiene conto di una forte azione Ance in fase di conversione, nell’ambito della quale è stata rappresentata agli interlocutori istituzionali di riferimento l’esigenza di renderla più equa e, quindi, rivolta a tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto. La nuova previsione contiene una novità rispetto al Decreto Legge n. 145/2013 ove si faceva cenno ai casi di “urgenza” genericamente intesi. Ora, con la Legge n. 9/2014 si stabilisce che la norma opera nei casi in cui vi sia l’effettiva e provata situazione di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario; tale situazione deve essere comprovata da ritardi reiterati nei confronti dei propri partners qualificati, tali da interrompere il regolare flusso dei pagamenti alla filiera dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, e, quindi, idonei a comportare ritardi o sospensioni nell’esecuzione dei lavori, che si ripercuotono sull’amministrazione. Vengono, in sostanza, individuati con precisione i casi in cui è consentito all’amministrazione di ricorrere al pagamento diretto nonostante ciò non sia stato previsto sin dal bando di gara. Scopo della previsione è, quindi, sia tutelare tutti i soggetti strategici coinvolti nella realizzazione dell’opera, che abbiano diritto al compenso per i lavori eseguiti, sia la prosecuzione della realizzazione dell’opera stessa, e l’interesse pubblico al suo completamento. N.B. In tal senso, dunque, anche l’estensione alle mandanti ed alle società, anche consortili, della previsione originaria del Decreto Legge (che richiamava unicamente i subappaltatori ed i cottimisti), consente che il pagamento disposto dalla stazione appaltante possa essere destinato realmente a tutti i soggetti per i quali la crisi dell’affidatario comporta, di fatto, “a cascata”, il blocco dei pagamenti. Il procedimento di accertamento da parte della stazione appaltante di tale situazione di crisi prevede, comunque, l'obbligo di sentire l'affidatario principale dei lavori, al fine di valutare assieme a quest’ultimo le eventuali ragioni ostative sottese ai mancati pagamenti. Tali ragioni potrebbero essere, ad esempio, quelle richiamate all’art. 170 del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010, ossia le contestazioni della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore adeguatamente accertate dal direttore dei lavori. In tal caso, infatti, la stazione appaltante che accerti che i mancato pagamento del subappaltatore dipende dalle ragioni sopra citate, sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. * * * * * N.B. * alla lett. b) del medesimo comma 10 si prevede, poi, un’ulteriore modifica all’art. 118 del Codice dei contratti. Viene, infatti, stabilito che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. Anche in tal caso, la previsione ha subito alcune modifiche durante l’iter di conversione in Legge del Decreto “Destinazione Italia”. La fattispecie ora prevista dall’art. 13 si riferisce, infatti, al concordato preventivo con continuità aziendale (rispetto al concordato preventivo richiamato nel testo originario), istituto dalla genesi recente e la cui applicazione incontra tuttora numerose difficoltà interpretative. Anche in tal caso, il pagamento diretto, che può essere disposto dalla stazione appaltante qualora l’affidatario si trovi in tale situazione di crisi aziendale, si estende, rispetto alla originaria previsione di subappaltatori e dei cottimisti, alle mandanti ed alle società, anche consortili. La ratiodella previsione è quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie con continuità aziendale, e, dunque, di crisi accertate, che la stazione appaltante possa comunque procedere ai pagamenti spettanti ai partners dell’impresa affidataria. Il tutto, peraltro, in linea con lo spirito di tale forma di concordato, che è quello di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa ed anche i contratti che ha in corso. Anche la previsione in commento, per le stesse ragioni sopra esposte, si applica anche ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Unico margine di perplessità desta, tuttavia, la parte in cui si rimanda alle determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla procedura la decisione in merito alle modalità di pagamento dei corrispettivi da parte della stazione appaltante. Ciò in quanto le tempistiche legate alle determinazioni del giudice fallimentare potrebbero minare le esigenze di celerità nei pagamenti sottese alla disposizione. In entrambe le ipotesi sopra descritte (pagamento diretto per crisi di liquidità o per concordato con continuità), un ulteriore comma inserito nell’art. 118 prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari, fermo restando il rispetto delle previsioni contenenti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza a carico degli enti appaltanti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-03-04T01:00:00+01:00", "dateCreated": "2014-03-04T01:00:00+01:00", "dateModified": "2014-03-04T01:00:00+01:00" }
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