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title: "Costo del personale nelle offerte. Atto di segnalazione dell\'AVCP al Governo n. 2/2014."
date: 2014-04-23
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Costo del personale nelle offerte. Atto di segnalazione dell'AVCP al Governo n. 2/2014.

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’**atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, inviato al Governo ed al Parlamento** (articolo 6, comma 7, lettera *f)*, del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 Con tale l’atto, **l’Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni, facendosi portavoce delle difficoltà applicative che le stazioni appaltanti incontrano nell’individuare l’offerta migliore “al netto delle spese relative al costo del personale”** (art. 82, comma 3-bis del Codice, introdotto dal cosiddetto ‘Decreto del fare’ D.L. 21 giugno, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013).

 Secondo l’Autorità, la condivisibile finalità della disposizione è quella di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga “*nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche*”; ciò in coerenza con gli obiettivi già espressi dall’abrogato art. 81, comma 3-bis del Codice (introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70).

 **Tuttavia, anche superando le citate difficoltà applicative, l’Autorità ritiene che la disposizione ingeneri effetti distorsivi sul mercato e leda il principio dell’autonomia imprenditoriale**; ciò in asimmetria con il diritto comunitario di cui tiene conto la Direttiva 2004/18, ammettendo giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo “unitario” (art. 55, recepito negli artt. 87 e 88 del Codice).

 **Il costo complessivo del personale non può, infatti, non ritenersi determinato sulla base della reale e peculiare capacità organizzativa dell’impresa concorrente che è espressione, a sua volta, della libera iniziativa economica ed imprenditoriale** (art. 41 Cost.) **e**come tale**non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.**

 Inoltre, qualora prevalga l’interpretazione che vuole il costo del personale sottratto dalla stazione appaltante al confronto competitivo, è possibile che ciò possa “*ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica*” (cfr. Nota di Lettura n. 13 del 2013 della Camera dei Deputati “A.S. 974”, pag. 104).

 **N.B.** **Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che, nonostante le effettive criticità interpretative della norma, la posizione maturata dall’Ance su tale delicata questione è favorevole alla linea interpretativa che ritiene onere dell’amministrazione l’indicazione in bando del costo del personale, da non sottoporre a ribasso.**

 Tale interpretazione, infatti, è stata valutata come quella al momento più semplice da attuare per le imprese, oltre che più conforme alla finalità sostanziale della norma, di effettiva tutela del lavoro.

 Tale posizione è stata peraltro evidenziata da Ance all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nell'ambito della consultazione da questa avviata sui bandi tipo per i lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.

 Riservandoci di tornare sull'argomento, porgiamo con l'occasione i migliori saluti


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