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title: "Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 c.d. \"Milleproroghe 2015\". Provvedimenti in materia di lavori pubblici. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 75

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    10 Marzo 2015

# Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 c.d. "Milleproroghe 2015". Provvedimenti in materia di lavori pubblici.

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Anticipazione L’articolo 8, commi 3 e 3-bis, introduce importanti novità in materia di anticipazione del corrispettivo d’appalto. Infatti, il comma 3 della disposizione in commento, come modificato in sede di conversione in legge, interviene sull’articolo 26-ter del Decreto Legge n. 69/2013, (c.d. decreto “del Fare”) prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2016 la possibilità, per gli aggiudicatari degli appalti di lavori pubblici, di ottenere l’anticipazione del 10% del corrispettivo d’appalto. Inoltre, il comma 3-bis del medesimo articolo 8 prevede che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione sarà elevata fino al 20%. La proroga dell’istituto in questione, consente di riportare la normativa nazionale in linea con quella degli altri Paesi europei in cui l’istituto dell’anticipazione è vigente, contribuendo a colmare il divario fra le diverse normative ed eliminando, di conseguenza, le ingiustificate disparità di trattamento degli operatori nazionali rispetto agli altri competitors europei. Sul punto, si vuole ricordare che l’anticipazione costituisce una misura obbligatoria, e quindi dovuta dalle stazioni appaltanti, a prescindere da una espressa previsione negli atti di gara. L’obbligatorietà dell’anticipazione è stata, peraltro, confermata anche dall’A.N.AC., come risulta dalle indicazioni contenute nei recenti Bandi-tipo, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi. Centrali di committenza dei comuni non capoluogo I commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 8 intervengono sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori. Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015. Tali previsioni non si applicano, comunque, alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le gare che siano già state avviate mediante centrali dicommittenza da parte dei Comuni interessati dalla norma. Unificazione delle tratte autostradali Al comma 10 dell’articolo 8 viene confermata la proroga di alcuni termini previsti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, in materia di unificazione delle tratte autostradali. Tale norma, come si ricorderà, ha previsto la possibilità, per i concessionari di tratte autostradali nazionali, di proporre modifiche del rapporto concessorio in essere, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell’Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti. Le modifiche dei rapporti in commento devono, però, più in generale essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Ciò posto, con il comma 10 dell’articolo 8 vengono prorogati al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini relativi, rispettivamente, alla sottoposizione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei concessionari, delle proposte di modifica dei rapporti concessori in essere, ed alla stipulazione degli atti aggiuntivi o delle apposite convenzioni unitarie. Si ricorda che l’art. 5 del DL Sblocca Italia continua a suscitare forti perplessità, come rilevato da ANCE già in fase di conversione del decreto stesso, in quanto consente una proroga “ex lege” dei rapporti concessori in essere.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-03-10T12:50:16+01:00", "dateCreated": "2015-03-10T12:50:16+01:00", "dateModified": "2015-03-10T12:50:16+01:00" }
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