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title: "ANAC. Regolamento per la vigilanza e le ispezioni negli appalti pubblici. Commento Ance."
date: 2015-03-17
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# ANAC. Regolamento per la vigilanza e le ispezioni negli appalti pubblici. Commento Ance.

E’ entrato in vigore il 30 dicembre u.s. il nuovo **regolamento dell'ANAC** (Autorità nazionale anticorruzione) **in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza di detta Autorità.**

 Il provvedimento che mira a rendere, da una parte, più penetranti, incisivi, i controlli sugli appalti pubblici e, dall’altra, a sottoporli a procedure più semplici e trasparenti.

 In questo senso è esemplificativa la **maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti** - che pur sanzionate, qualora non provvedano a fornire tempestivamente le informazioni richieste - hanno ora la **possibilità di attivare la c.d. vigilanza collaborativa con l’ANAC.**

 Si tratta di uno strumento innovativo, a carattere preventivo, che si sostanzia nella collaborazione dell’Autorità, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto nonché di prevenire eventuali tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito degli appalti.

 Il nuovo regolamento è stato adottato dall'ANAC il 9 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

 
1. **Tale regolamento si applica a tutte le segnalazioni per le quali alla data del 30 dicembre 2014 non sia stato avviato il procedimento istruttorio** (*cfr.*art. 19 del regolamento stesso) e sostituisce l’analogo provvedimento adottato il 4 agosto 2011 (e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 2011) dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

 Nell’analisi del provvedimento è adottata la seguente suddivisione in paragrafi:

 
1. Programmazione della vigilanza (artt. 1 e 2),
2. Attivazione dei poteri di vigilanza e ispezione (artt. 3 e 4),
3. Responsabile del procedimento (artt. da 5 a 8),
4. Termini (art. 9),
5. Attività istruttoria (artt. 10 e 12),
6. Soggetti interessati dall’istruttoria (artt. 11 e 13),
7. Ispezioni (art. 14),
8. Chiusura del procedimento (artt. 15 e 16),
9. Comunicazioni (art. 17),
10. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 18 e 19).

 Al riguardo l'Ance ha predisposto un commento (all.) alla cui lettura rinviamo.


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