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title: "Linee programmatiche dell’Ance in materia di lavori pubblici. Iter di riforma del Codice dei Contratti Pubblici. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 293

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    30 Ottobre 2015

# Linee programmatiche dell’Ance in materia di lavori pubblici. Iter di riforma del Codice dei Contratti Pubblici.

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Al riguardo è auspicabile che la riscrittura, in due momenti, del nuovo Codice – scelta, a questo punto, inevitabile, per evitare che il Governo incorra in sanzioni, per tardivo recepimento delle direttive -&nbsp; non crei eccessiva difficoltà alle stazioni appaltanti, nella gestione delle gare e dei lavori nel periodo transitorio. E’ importante precisare fin da subito che la novità principale consiste neldefinitivo superamento del Regolamento Generale, la cui abrogazione sarà disposta dal secondo decreto legislativo. Il Regolamento sembra destinato ad essere sostituito da linee-guida di carattere generale, che saranno adottate dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con l’ANAC. Lelinee guida del MIT-ANAC sono strumenti che provengono da altre tradizioni giuridiche – di common law, in particolare – e che quindi necessitano di essere calate nel nostro ordinamento; pertanto, dovrebbero mantenere un carattere di adeguata cogenza, al fine di evitare disomogeneità applicative. Una soluzione potrebbe essere quella di assorbire nel nuovo Codice le disposizioni regolamentari principali (ad esempio in materia di contabilità dei lavori), ma tale scelta potrebbe andare a scapito dell’esigenza di semplificazione. Il testo del DDL di delega, ad oggi, presenta al suo interno numerosi principi e criteri direttivi largamente condivisibili ed in linea con le posizioni dell’ANCE. L’Ance, attese le valutazioni espresse dai componenti della Commissione Nazionale Referente Opere Pubbliche (ROP), ritiene che l’esigenza prioritaria sia senz’altro quella di veicolare le proposte di modifica nell’ambito del primo dei due decreti legislativi, al fine di anticipare il più possibile l’entrata in vigore delle stesse. ******* Resta fermo che l’Ance intende richiedere al Governo, già in occasione della prossima Legge di Stabilità, la rimozione di alcuni pesanti ostacoli burocratici per sostenere le imprese nel livello competitivo e nella capacità di concorrere alle gare. In particolare: Proroghe urgenti (fino al 31 dicembre 2017) E’ necessario intervenire con urgenza per mantenere la possibilità di: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; considerare gli ultimi dieci anni, ai fini del computo dei requisiti utili per la qualificazione SOA(in scadenza il 31 dicembre 2015); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utilizzare i cinque migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile con specifico riguardo al requisito della cifra d’affari richiesto per le gare d’importo superiore a 20 milioni di euro (in scadenza il 31 dicembre 2015); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria (in scadenza il 31 dicembre 2015). Tolleranza nella revisione triennale dell’Attestazione Soa&nbsp; Occorre reintrodurre la previsione che innalzava dal 25% al 50% la tolleranza nella riduzione dei requisiti economici per il mantenimento dell’attestato di qualificazione. Ciò in ragione della perdurante crisi economica che non permette alle imprese di mantenere le stesse qualificazioni alla scadenza triennale. Sanzione pecuniaria per irregolarità formali in gara Occorre eliminare la sanzione economica prevista in caso diirregolarità commesse nelle dichiarazioni di gara, oppure, in subordine, precisare che si paghi solo nel caso in cui il concorrente intenda rientrare in gara, regolarizzando le dichiarazioni. Sospensione del “performance bond” Si dovrà addivenire alla immediatasospensione* dell’operatività della garanzia globale di esecuzione (c.d. “performance bond). Oneri della sicurezza aziendale Dovrà essere chiaritoche, per gli appalti di lavori,non esiste un obbligo di indicazione in sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali, sanzionabile con l’esclusione. In subordine, va precisato che, l’eventuale mancata indicazione, non può comunque costituire causa di esclusione dalla gara, ma un elemento pienamente regolarizzabile per il concorrente, senza pagamento di sanzione pecuniaria. ******** Va da sé che, secondo l’Ance, occorre prevedere, ai fini della trasparenza, nel breve termine, anche un pacchetto “antiturbativa” composto da norme che stabiliscano: l’obbligatorietà del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, per i lavori fino a 2,5 milioni di euro aggiudicati con il criterio del massimo ribasso, nonché, al di sopra di tale importo e fino alla soglia comunitaria, quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero*. Il DDL di delega -&nbsp; lettera ff) – accoglie la posizione ANCE; modalità di individuazione delle offerte anomale che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia. Il DDL di delega -&nbsp; lettera ff) – accoglie la posizione ANCE; il divieto di utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i piccoli lavori (sotto i 2,5 milioni di euro) e la limitazione, fino a 5 milioni di euro, ai soli lavori complessi. Il DDL di delega -&nbsp; lettera ff) – accoglie la posizione ANCE; commissioni di gara con membri esterni alla stazione appaltante, selezionati all’interno di un albo tenuto dall’ANAC tramite sorteggio dalla stessa. Il DDL di delega -&nbsp; la lettera hh) - accoglie parzialmente la posizione ANCE. ********** Tra le modifiche proposte dall’Ance e da introdurre con il primo decreto legislativo di recepimento delle direttive (18 aprile 2016) inoltre si segnalano: Indicazione del nominativo del subappaltatore in gara&nbsp; È’ necessario chiarire che non sussiste un obbligo, per il concorrente, di indicare in gara i nominativi dei subappaltatori, trattandosi di una previsione incoerente con le direttive comunitarie. Il DDL di delega – lett ppp – accoglie parzialmente la posizione ANCE.&nbsp; Costo del personale Occorre chiarire che nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio del massimo ribasso, la voce di costo relativa al personale deve essere quantificata dalla stazione appaltante nel bando e non deve essere assoggettabile a ribasso. Trasmissione fatture quietanzate per le mere forniture Occorre eliminare la previsione che ha imposto l’obbligo di trasmettere le fatture quietanzate anche per i subcontratti di mera fornitura, ai fini del pagamento del SAL, che rappresenta un appesantimento burocratico eccessivo per le imprese appaltatrici. Sistema “bifasico” di aggiudicazione Occorre ripristinare un sistema “bifasico” di aggiudicazione del contratto (aggiudicazione provvisoria e definitiva), a fronte di quello attuale “trifasico” (aggiudicazione provvisoria, definitiva e definitiva-efficace), in un’ottica di snellimento ed accelerazione dei tempi di aggiudicazione dell’appalto. Apparato amministrativo capace e competente. Si dovrebbe addivenire all'introduzione di un sistema di "rating" delle amministrazioni, atto a dimostrare il livello di qualità ed efficienza posseduto. Il DDL delega – lett bb – accoglie la posizione ANCE. Centrali di Committenza Occorre prevedere il ricorso alle Centrali di Committenzaal di sopra di certi importi (500.000 euro). Il DDL delega – lett dd – accoglie parzialmente la posizione ANCE. Profonda revisione del sistema di qualificazione SOAIl DDL di delega – lett tt) e uu)– accoglie sostanzialmente la posizione ANCE. Occorrono una serie di modifiche normative volte a rivedere profondamente l’attuale sistema di attestazione SOA, prevedendo: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il sistema dei requisiti “quali-quantitativi” Occorre promuovere l’adozione del sistema Ance basato su elementi qualiquantitativi, in grado di ridimensionare la logica del solo fatturato e di premiare le imprese solide e strutturate, dotate di elementi reputazionali che ne dimostrino l’affidabilità morale, la solidità patrimoniale e la qualità delle prestazioni rese e la storia imprenditoriale; in particolare, a questo scopo, occorre ipotizzare una revisione dell’incremento convenzionale premiante (ICP); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una forte limitazione della qualificazione derivante dalla cessione di azienda o di un ramo di essa; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il ridimensionamento del rilievo giocato “dai lavori di punta”, attraverso una riduzione dei paletti previsti dall’articolo 79, comma 5, lettera “c” del Regolamento che, a causa di un quadro economico negativo, appaiono più di altri requisiti condizionati dalla forte contrazione delle commesse pubbliche e private; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una maggiore affidabilità dei certificati di esecuzione lavori emessi da soggetti privati, introducendo elementi di maggiore certezza in ordine al loro contenuto, fermo restando che ciò non deve tradursi in misure che vanifichino la possibilità di qualificazione con tali modalità; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il divieto dell’avvalimento di un consorzio stabile, qualora questo non sia qualificato attraverso propri requisiti, ma attraverso quelli dei propri consorziati; e, più in generale, si dovrebbe meglio disciplinare la qualificazione in gara tramite avvalimento, anche sotto il profilo delle garanzie dell’ausiliaria; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una riduzione del 50% sul costo delle attestazioni e la previsione di un importo fisso per le variazioni minime, proporzionato all’attività svolta dalla SOA; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una commutazione del sistema autorizzatorio delle SOA con un sistema di qualificazione in cui la relativa attività sia affidata a soggetti concessionari; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; un rafforzamento dei controlli sull’attività di qualificazione da parte dell’ANAC, prevedendo verifiche annuali a campione sulle pratiche di attestazione e avendo come obiettivo la piena omogeneità della qualificazione SOA, indipendentemente dall’Organismo che provvede al rilascio dell’attestato. In materia di qualificazione, al fine di migliorare il meccanismo di accesso al mercato, tutelando, al contempo, le esigenze di tutte le imprese del settore, è necessario introdurre un limite dimensionale, pari a 120 milioni di euro, al di sopra del quale far operare, accanto alla certificazione SOA, un requisito ulteriore consistente nella dimostrazione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi dieci anni.&nbsp; Tagli alle riserve E’ necessario rimuovere la norma c.d. “taglia riserve”, che vieta di iscrivere riserve per un ammontare superiore al 20% dell’importo contrattuale, nonché, in senso assoluto, per difetti della progettazione debitamente validata. Riconoscimento del valore contrattuale al computo metrico estimativo Occorre attribuire piena dignità contrattuale al computo metrico estimativo, trattandosi di un documento fondamentale per la formulazione dell’offerta da parte dei concorrenti nonché per evitare che le stazioni appaltanti possano trarre ingiustificati vantaggi da eventuali lacune della progettazione. Anticipazione a regime Occorre introdurre in via definitiva l’istituto dell’anticipazione del corrispettivo, da liquidare al momento dell’installazione del cantiere, attualmente previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2016 in misura pari al 10%, e fino al 31 dicembre 2015, in misura pari al 20%. SAL bimestrali È’ necessario prevedere, quantomeno in via transitoria, che il pagamento dei SAL avvenga con una cadenza temporale determinata, che in ogni caso non può superare il limite dei due mesi. Rimborso dei costi di pubblicazione dei bandi e dei costi di funzionamento delle centrali di committenza Ferma restando l’esigenza di una massima implementazione dei principi di pubblicità e trasparenza, occorre eliminare la previsione che impone agli aggiudicatari il rimborso dei costi di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara. Inoltre, è necessario chiarire definitivamente che non sussiste a carico degli aggiudicatari l’onere di rimborsare, alle centrali di committenza di qualsiasi natura ed ai soggetti aggregatori, il corrispettivo per lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pubblici. Il DDL di delega – lett s) – accoglie parzialmente la posizione ANCE Caro materiali Occorre eliminare la modifica tesa a dimezzare l’importo della compensazione, dovuta all’appaltatore nel caso di aumento del costo dei materiali di costruzione rispetto all’offerta, ai sensi dell’art. 133 del Codice, considerato che la previsione dell’alea superiore al 10% e la necessità che ricorrano “circostanze eccezionali”, costituiscono già di per sé un’adeguata risposta alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Permuta In caso di pagamento del corrispettivo di appalto attraverso la permuta di beni immobili, è necessario eliminare la previsione secondo cui il trasferimento in proprietà del bene può avvenire solo dopo il collaudo dell'opera, sostituendola con la possibilità di passaggio in proprietà immediato, previa presentazione di una fideiussione di valore pari all'immobile. Limitazione dell’appalto integrato su preliminare&nbsp; E’ necessario introdurre un limite radicale rispetto alla possibilità di porre alla base della gara un progetto di livello preliminare. Si tratta, infatti, di una modalità eccessivamente onerosa, tecnicamente ed economicamente, per le imprese. Viceversa, occorre mantenere la piena possibilità di progettare ed eseguire, laddove a base di gara vi sia un progetto definitivo. Inoltre, una volta entrato in vigore il BIM, può essere opportuno consentire alle stazioni appaltanti, in caso di appalto integrato su progetto definitivo, di avviare con i concorrenti un dialogo, finalizzato ad individuare le soluzioni progettuali migliorative, fino alla selezione della migliore offerta. Il DDL di delega – lett oo – accoglie parzialmente la posizione ANCE. &nbsp; Contratto collettivo edilizia&nbsp; Va chiarito l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare nei bandi, laddove l’oggetto dell’appalto sia costituito da lavorazioni prevalentemente edili, la necessaria applicazione del contratto edile. Il DDL di delega – lett. eee – accoglie la posizione ANCE. Interruzione della responsabilità’ solidale nelle ATI È necessario intervenire sul regime di responsabilità solidale “a valle” verso terzi nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese, trattandosi di un ingiustificato aggravio per i soggetti associati, soprattutto nei casi di difficoltà economica di uno di essi, che rischia di ripercuotersi sulle altre imprese raggruppate. Concordato con continuità Occorre vietare la partecipazione alle nuove gare di appalto per le imprese che si trovino in concordato in bianco o con continuità, con l’eccezione, nel concordato con continuità aziendale, dei casi in cui l’impresa che abbia un piano di rientro che preveda la soddisfazione perlomeno del 40% dei creditori. Per le imprese in “continuità” si ritiene opportuno preservare la possibilità di portare a termine l’esecuzione dell’opera. Il DDL delega – lett tt – accoglie parzialmente la posizione ANCE.Infine, riguardo alle opere cd. “superspecializzate”: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; superare il parziale divieto di subappalto previsto dalla normativa, con conseguente obbligo per l’appaltatore di ricorrere all’ATI verticale obbligatoria con impresa specificamente qualificata, per l’esecuzione del residuo 70%; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ridurre l’elenco delle categorie superspecializzate riconoscendo tale qualifica unicamente a quelle caratterizzate da elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico, professionalità tecnica del personale impiegato e costante aggiornamento delle tecnologie applicate; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eliminare il tetto del 20% previsto come limite al ribasso sulla prestazione del subappaltatore; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; confermare il pagamento diretto del subappaltatore, con interruzione della responsabilità solidale di tipo retributivo e contributivo dell’appaltatore principale. Riguardo alla sicurezza in cantiere, alcune proposte appaiono essenziali al fine di chiarire alcune criticità interpretative legate a tale importante voce di costo per le imprese. In particolare occorre: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chiarire definitivamente la distinzione tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza, considerato che spesso tali termini vengono usati in modo errato; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chiarire l’inesistenza, per gli appalti di lavori, di un obbligo di indicazione, in sede di offerta, degli oneri della sicurezza aziendali, da sanzionare con l’esclusione. In subordine, va precisato che, l’eventuale mancata indicazione, non può comunque costituire causa di esclusione dalla gara, ma un elemento pienamente regolarizzabile per il concorrente, senza pagamento di sanzione pecuniaria. Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-10-30T00:00:00+01:00", "dateCreated": "2015-10-30T00:00:00+01:00", "dateModified": "2015-11-09T11:23:24+01:00" }
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