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title: "Adunanza Plenaria Consiglio di Stato: Sentenza 2 novembre 2015. Non obbligatorietà del nominativo del subappaltatore all’atto dell’offerta. Impossibilità di soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri aziendali anche per le offert"
date: 2015-11-03
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Adunanza Plenaria Consiglio di Stato: Sentenza 2 novembre 2015. Non obbligatorietà del nominativo del subappaltatore all’atto dell’offerta. Impossibilità di soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri aziendali anche per le offert

Con nostra circolare del 16 luglio u.s. **avevamo dato notizia della rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**(con Ordinanza n. 2707 della Sezione IV in data 3 giugno 2015) **delle questioni riguardanti l’obbligo di indicazione**, già in sede di partecipazione, **dei nominativi dei subappaltatori nonché dei costi della sicurezza aziendale.**

 
1. A tale riguardo siamo ora ad informare che nella giornata di ieri, con **Sentenza 2 novembre 2015, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha ritenuto non obbligatoria l’indicazione del nome del subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni**(nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “**subappalto necessario**”).

 Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento *ad adiuvandum*davanti allo stesso consesso.

 In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente.

 Infatti, l’articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto - ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

 
1. **L’Adunanza Plenaria ha altresì affrontato la questione** attinente ad un profilo di diritto intertemporale, **relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale**. Al riguardo, infatti, com’è noto (cfr. nostra circolare 18 giugno 2015, n. 182), l’Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell’obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell’offerta economica.

 **Sul punto, era stato rimesso all’Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al “regime” cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell’Adunanza Plenaria, e se per queste fosse possibile utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio.**

 Al riguardo, **il Consiglio di Stato ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015.**

 Si allega la sentenza in commento facendo riserva di ulteriore commento. 


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