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title: "Centrali di committenza: entrata in vigore dal 1° novembre 2015.Nuovo Comunicato dell’ANAC 10 novembre 2015."
date: 2015-11-16
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Centrali di committenza: entrata in vigore dal 1° novembre 2015.Nuovo Comunicato dell’ANAC 10 novembre 2015.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 294 del 30 ottobre u.s. con cui rammentiamo **l’entrata in vigore dal 1° novembre 2015 delle c.d. Centrali di Committenza** che impone ai **Comuni non capoluogo di provincia** di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

 Al riguardo siamo ora a segnalare che è stato **pubblicato dall’ANAC**, Autorità Nazionale Anticorruzione, **il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015** relativo alla *“entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006”*, **che fornisce chiarimenti in ordine al rilascio del codice identificativo gara (CIG)** per l’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte per l’appunto dei Comuni non capoluogo di provincia.

 Contestualmente, a partire dall’1 novembre u.s., in osservanza del vigente disposto dell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, **l’ANAC non rilascia più il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottemperano a tale obbligo** e cioè:

 - tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;

 - ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro.

 Ciò posto, alla luce di una lettura coerente con il citato dettato normativo**, sembra potersi concludere che l’Autorità, a far data dal 1° novembre u.s., non rilascerà più i CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione di qualsivoglia importo, con l’unica eccezione di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i quali possono procedere autonomamente per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.**

 Uniamo il testo del comunicato dell’ANAC e porgiamo cordiali saluti.


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**N.:** 312

