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title: "Legge \"Milleproroghe\" 25 febbraio 2016 n. 21. Conferma dell\'anticipazione del prezzo d\'appalto nella misura del 20% dell\'importo contrattuale fino al 31 luglio 2016."
date: 2016-03-04
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Legge "Milleproroghe" 25 febbraio 2016 n. 21. Conferma dell'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 20% dell'importo contrattuale fino al 31 luglio 2016.

La Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del Decreto Legge n. 210/2015 (c.d. "Milleproroghe 2016"), ha confermato la misura del 20% dell'importo contrattuale per l'anticipazione del prezzo d'appalto relativamente ai contratti di appalto di lavori pubblici affidati con gare bandite o altre procedure di affidamento avviate fino al 31 luglio 2016.

 Con l'art. 7, comma 1, del Decreto Legge n. 210/2015 "Milleproroghe 2016" il termine del 31 dicembre 2015, fissato dall'art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 182/2014, era stato posticipato al 31 luglio 2016 (cfr. nostra circolare n. 11 del 13 gennaio 2016), con la conseguenza che per tutti gli appalti di lavori pubblici affidati con gare bandite o altre procedure di affidamento avviate fino a tale data la misura dell'anticipazione è pari al 20% dell'importo contrattuale.

 La Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto legge 210/2015, ha confermato per l'appunto la descritta proroga al 31 luglio 2016.

 Allo stato attuale della normativa, per gli appalti di lavori affidati con gare bandite tra il 1 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 la misura dell'anticipazione scenderà al 10% dell'importo contrattuale.

 Va, peraltro, segnalato che il 3 marzo 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura, lo schema di decreto legislativo che recepirà le nuove direttive comunitarie in materia di appalti e sostituirà l'attuale assetto normativo costituito dal D. Lgs, 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dal DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

 Il termine per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo è fissato al 18 aprile 2016, prima della scadenza del vigente regime dell'anticipazione del prezzo d'appalto.

 Da ultimo si evidenzia che l'istituto dell'anticipazione è stato qualificato di natura imperativa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e che, pertanto, va applicato anche nel caso in cui non venga espressamente previsto nel bando di gara.


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