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title: "Documento di gara unico europeo (DGUE). Vademecum operativo: dai soggetti obbligati a firmare il modello sul possesso dei requisiti ai rapporti con avvalimento, subappalto e motivi di esclusione."
date: 2016-07-26
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
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# Documento di gara unico europeo (DGUE). Vademecum operativo: dai soggetti obbligati a firmare il modello sul possesso dei requisiti ai rapporti con avvalimento, subappalto e motivi di esclusione.

Trasmettiamo alle imprese associate le linee guida per la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a novanta giorni circa dall'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), il cui modello di formulario era stato già adottato dalla Commissione Europea con regolamento dello scorso gennaio.

 Ancorché siano trascorsi circa sette mesi dall'entrata in vigore del Regolamento UE, già operativo, e tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice Contratti che, all'art. 85, ne prevede espressamente l'utilizzo, le stazioni appaltanti si erano trovate disorientate dal nuovo strumento di semplificazione, atteso che non vi era perfetta corrispondenza tra le informazioni e le dichiarazioni che gli operatori economici avrebbero dovuto rendere ai sensi del Codice Appalti e la configurazione del modello adottato dalla Commissione.

 Trattandosi di un documento unico da utilizzare in tutto il territorio dell'Unione, era comunque prevista l'eventualità che si rendesse necessaria l'adozione di linee guida per chiarire e rendere comprensibili alle stazioni appaltanti degli Stati membri, e ai loro operatori economici, le relazioni esistenti tra il modello UE e il Codice Appalti, al fine del suo corretto utilizzo e del contemporaneo rispetto delle previsioni del diritto interno.

 Le stesse linee guida ministeriali prevedono la necessità di un periodo di «sperimentazione applicativa» e la conseguente eventualità di successive integrazioni e chiarimenti alle linee guida adottate.

 N.B. In allegato alle linee guida stesse, il Ministero ha pubblicato anche un modello di DGUE opportunamente integrato per tener conto delle specificità delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice contratti.

 In sintesi:

 COS'È IL DGUE E COME SI COMPILA

 In sostanza il DGUE è un modello di autodichiarazione resa dall'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice e, ove pertinente, di rispettare le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare a procedure di tipo ristretto o negoziato.

 Il DGUE è quindi una prova documentale preliminare che l'operatore economico utilizza per la partecipazione alle gare in sostituzione dei corrispondenti certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi.

 Il DGUE si compone di sei parti, la prima delle quali deve essere compilata dalla stazione appaltante per individuare in modo univoco la procedura cui ci si riferisce e le altre cinque dall'operatore economico. In caso di affidamento in lotti ci saranno tanti modelli quanti sono i lotti, nel caso in cui i criteri di selezione siano differenti, altrimenti vi sarà un modello per ogni gruppo di lotti con criteri di selezione identici.

 Per quanto attiene alla parte delle informazioni relative all'operatore economico, le linee guida specificano che il riferimento all'iscrizione «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» deve essere inteso come fatto alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

 Le linee guida specificano anche quali siano i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE in caso di partecipazione in forma di raggruppamento (nelle sue varie declinazioni).

 DGUE E SUBAPPALTO

 L'operatore che intende avvalersi dell'istituto del subappalto deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare e, ove necessario, i subappaltatori proposti i quali, compilano un separato e autonomo DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV e se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

 I MOTIVI DI ESCLUSIONE

 Ai motivi di esclusione è dedicata la Parte III che deve essere integrata e resa congruente con le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice.  
A questo scopo, nel modello di DGUE sono state inserite apposite informazioni aggiuntive e note di compilazione, quali ad esempio il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, la specifica dei soggetti cui le condanne si riferiscono e, ove si tratti di soggetti cessati, anche le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

 Viceversa sono state eliminate dal DGUE le ipotesi disciplinanti situazioni non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale vigente e dal Codice Appalti, quali l'eventuale stato di amministrazione controllata, gli accordi intesi a falsare la concorrenza e la cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione.  
Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali, di cui all' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, le linee guida suggeriscono di richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.  
Ulteriori campi integrativi sono stati inseriti, ad esempio, per consentire alle stazioni appaltanti la valutazione dei comportamenti riparatori (c.d. self-cleaning) adottato dagli operatori

 LA FORMA DELLA DICHIARAZIONE FINALE

 La parte finale del DGUE contiene le dichiarazioni con le quali il dichiarante assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali.

 Anche se contenute all'interno del nuovo modello di DGUE, le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e devono, altresì, indicare anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a comprova delle dichiarazioni.

 I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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