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title: "Divieto di imporre l’esecuzione dei lavori con risorse proprie, salvo eccezioni.Sentenza Corte Europea, 14 luglio 2016 n. C-406/14."
date: 2016-09-12
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Divieto di imporre l’esecuzione dei lavori con risorse proprie, salvo eccezioni.Sentenza Corte Europea, 14 luglio 2016 n. C-406/14.

Per utile conoscenza segnaliamo un’interessante sentenza della Corte europea (14 luglio 2016 n. C-406/14), pronunciata in merito alla legittimità di una clausola di un capitolato di gara che obbligava l'esecutore dell'appalto ad eseguire una quota di lavori con risorse proprie per almeno il 25% del totale dei lavori, oggetto di finanziamento da parte di fondi europei.

 Peraltro, all’epoca della pubblicazione del bando impugnato, era vigente la Direttiva 2004/18/CE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

 A fronte del dettato testuale della norma, la Corte non ha interpretato la disposizione come un’autorizzazione per l’amministrazione aggiudicatrice ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie. Conseguentemente, secondo i giudici, è illegittimo prevedere, nei documenti di gara, un generale obbligo di svolgimento di una quota dell'appalto con risorse proprie dell’appaltatore.

 L’articolo 25, paragrafo 1, secondo il quale l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata a chiedere all’offerente di indicare in offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi nonché il nominativo dei subappaltatori proposti, ammette infatti unicamente il ricorso al subappalto, non prevedendo alcuna limitazione al riguardo. Per la Corte la direttiva “[…] *sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato.”*

 Inoltre, richiamando un suo precedente orientamento, precisa che solo in alcuni casi la stazione appaltante ha diritto di vietare il ricorso a subappaltatori.

 Dal combinato disposto delle norme in materia di avvalimento e di subappalto, per i giudici europei, salvo casi specifici, il subappalto dovrebbe essere, in linea di principio, libero.

 **N.B.** Si ricorda comunque che la Direttiva 2004/18/UE risulta oggi abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016 dalla nuova Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici. Tuttavia, l’articolo 71 della nuova direttiva riproduce sul subappalto la disposizione di cui all’articolo 25, primo paragrafo, della Direttiva 2004/18/UE, citata nella sentenza della Corte.

 Quanto detto non trova peraltro corrispondenza nella normativa del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) dove, come è noto, l’art. 105 stabilisce che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (terzo periodo del comma 2) e dove peraltro la facoltà di subappaltatore deve essere espressamente prevista nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni.

 Riservandoci di fornire agli associati ulteriori approfondimenti sul tema, si trasmette in allegato alla circolare la sentenza della Corte Europea in oggetto.


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