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title: "Nuovo Codice degli Appalti. Parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC – 13 settembre 2016 n. 1903 per le procedure sotto-soglia."
date: 2016-09-20
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Nuovo Codice degli Appalti. Parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC – 13 settembre 2016 n. 1903 per le procedure sotto-soglia.

Si ritiene utile portare a conoscenza delle Imprese associate che il Consiglio di Stato, con parere n. 1903/2016 (pubblicato il 13 settembre u.s.) si è pronunciato sulla Linea guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

 Rinviando un nostro più ampio commento ad altra circolare, rileviamo che i giudici di Palazzo Spada si sono espressi soprattutto su alcuni aspetti fondamentali delle linee guida affermando:

 - "Le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto-soglia" possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti", ossia atti amministrativi generali, volte a perseguire lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti;

 - "Le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto-soglia" conservano una natura integrativa a fronte dell'art. 36 del Codice Appalti la cui disciplina risulta "sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere "integrativo", che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio."

 - "Le stazioni appaltanti conservano la facoltà di non seguire quanto in esse indicato, previa espressa ed adeguata motivazione della propria scelta." Il Consiglio di Stato, infatti, non esita ad affermare che, "se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa."

 - "Le fasi delle procedure di gara non devono essere appesantite con criteri motivazionali ulteriori da parte delle stazioni appaltanti."  
Afferma il Consiglio: "appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo ...riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre ... nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti ...".

 Il parere in oggetto non manca inoltre di rilevare come l'ANAC abbia preferito esprimersi con un'impostazione "minimale", astenendosi dall'indirizzare alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative sovrabbondanti e troppo puntuali, che sarebbero state irrispettose della sfera di discrezionalità in capo alle medesime.

 Facendo, come anzidetto, riserva di commentare il documento, rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti.


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