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title: "Chiarimenti dell’ANAC sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 270

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    20 Ottobre 2016

# Chiarimenti dell’ANAC sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.

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Il comunicato, pubblicato sul sito dell'ANAC il 14 ottobre, sottolinea come siano pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimenti da stazioni appaltanti e da associazioni rappresentative di organismi economici, in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia qualora si proceda con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ovvero, considerando i ribassi, del massimo ribasso). Rammentiamo che in presenza di tale criterio di aggiudicazione l'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 individua cinque diversi metodi per calcolare la soglia di anomalia, prescrivendo che la stazione appaltante individui mediante sorteggio, in sede di gara, il metodo da utilizzare nella singola procedura. Si evidenziano, di seguito, i chiarimenti contenuti nel comunicato del Presidente ANAC, suddivisi per ciascuno dei cinque metodi di calcolo indicati dall'art. 97, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti pubblici. Metodo di calcolo della lettera a) E' così definito dalla norma del Codice: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media". L'ANAC evidenzia che la norma sopra riportata riproduce letteralmente il disposto dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il che consente di applicare il metodo di calcolo previsto nella lett. a) in continuità con l'esperienza maturata nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici. Sempre l'ANAC richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che l'art. 121 del DPR 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. 50/2016, il che comporta l'inapplicabilità del relativo comma 1, secondo il quale "Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia". N.B. Ne consegue che, in vigenza del nuovo Codice, qualora a seguito del sorteggio debba trovare applicazione il metodo della lett. a), in presenza di più offerte di aventi un uguale valore di ribasso, le stesse devono essere considerate singolarmente (e non, invece, accorpate) anche se all'interno o a cavallo del 10% di quelle da escludere (c.d. taglio delle ali) per il successivo calcolo della soglia di anomalia. Il che comporta – a differenza di quanto prescritto dal citato art. 121, comma 1, del DPR 207/2010 e chiarito dalla giurisprudenza e dall'ANAC (per tutti Cons. Stato, Sez. IV, 29.02.2016, n. 818; ANAC parere precontenzioso 23.04.2014, n. 87) – che può accadere che tra più offerte di identico ribasso ne vengano accantonate solo alcune (fino al raggiungimento del 10% del totale) ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Tale eventualità, a giudizio dell'ANAC "non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara" , trattandosi di un semplice accantonamento matematico dell'offerta, finalizzato a calcolare la soglia di anomalia e non una reale esclusione dalla gara del concorrente che l'ha presentata. Metodo di calcolo della lettera b) E' così definito dalla norma del Codice: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra". Il comunicato dell'ANAC evidenzia innanzi tutto la lacunosa formulazione letterale della disposizione sopra riprodotta, in quanto non chiarisce a quale entità si riferisca il 10% da escludere per calcolare la media aritmetica dei ribassi. L'ANAC, constatato che nelle lettere a) ed e) dell'art. 97, comma 2, all'indicazione della percentuale del 10% segue la precisazione "arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso", suggerisce di integrare in via interpretativa la disposizione carente, procedendo anche per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse di cui al metodo della lett. b):- all'esclusione del 10% sia delle offerte recanti i maggiori ribassi, sia di quelle recanti i minori ribassi- all'arrotondamento all'unità superiore delle offerte inserita in ciascuna delle "ali". Quanto poi alla seconda parte del metodo in rubrica - che una volta calcolata la media aritmetica dei ribassi ammessi, prescrive che nel caso in cui la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi sia dispari, la media aritmetica dei ribassi deve essere decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra – l'ANAC chiarisce la riduzione deve essere fatta in termini percentuali e non in valore assoluto (ad es.: media aritmetica dei ribassi: 15,896; somma dei ribassi ammessi: 216,701; prima cifra dopo la virgola 7 – dispari; media decrementata: 15,896 - 1,1127 = 14,783). Metodi di calcolo della lettera c) e della lettera d) Sono rispettivamente così definiti dalla norma:c) "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento"d) "media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento". Riguardo ad essi il comunicato ANAC si limita a sottolineare che "la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati", per cui possono essere utilizzati indifferentemente i due criteri di calcolo. Metodo di calcolo della lettera e) E' cosi definito dalla norma "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4". L'ANAC rileva che si tratta delle stesse operazioni di calcolo costituenti il metodo della lettera a), alle quali si aggiunge un ulteriore passeggio, che definisce "manipolazione della media degli scarti". Numero minimo di offerte ammesse, necessario per calcolare la soglia di anomalia Il comunicato si occupa di integrare a livello interpretativo un'ulteriore carenza rilevata nella nuova disciplina delle offerte anormalmente basse, costituita dal fatto che, a differenza di quanto stabiliva l'art. 86, comma 4, del previgente Codice (D. Lgs. 163/2006), il nuovo testo non subordina l'applicazione dei metodi matematici di calcolo della soglia di anomalia alla presenza di almeno cinque offerte ammesse. Considerato che, soprattutto per i metodi di cui alle lettere a) ed e) è necessaria anche dal punto di vista strettamente matematico la presenza di almeno 5 offerte da confrontare per poterne calcolare la media e lo scarto quadratico medio di quelle non accantonate, l'ANAC conclude che "è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse". N.B. L'ANAC ricorda che un numero minimo di offerte ammesse – pari a dieci – è invece necessario, sempre nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, affinché la stazione applicante che l'abbia previsto nel bando di gara possa procedere all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art. 97, comma 8). Naturalmente, laddove il numero di offerte ammesse risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante potrà comunque avvalersi dell'art. 97, comma 6, che le consente di "valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa", anche in assenza di una esplicita previsione nella documentazione di gara. Numero di cifre decimali da utilizzare nei calcoli Da ultimo, il comunicato ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara fino a quale cifra decimale (ad es.: la terza o la quarta), da arrotondare all'unità superiore se la cifra successiva è pari o superiore a cinque, verrà utilizzata per calcolare la soglia di anomalia.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-10-20T14:32:31+02:00", "dateCreated": "2016-10-20T14:32:31+02:00", "dateModified": "2016-10-20T14:32:31+02:00" }
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