---
title: "Divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario. Parere ANAC 2788/2016. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/20210-divieto-di-porre-le-spese-di-gara-a-carico-dell%E2%80%99aggiudicatario-parere-anac-2788-2016"
date: "2026-06-05T10:12:39+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 276

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    25 Ottobre 2016

# Divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario. Parere ANAC 2788/2016.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  326Kb  Downloads: **75** circ\_n\_276ZspeseZdiZgaraZaZcaricoZaggiudicatario.pdf

  pdf [Download 2](#)  362Kb  Downloads: **83** circ\_n\_276ZspeseZdiZgaraZaZcaricoZaggiudicatarioZALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario. Parere ANAC 2788/2016.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/20210-divieto-di-porre-le-spese-di-gara-a-carico-dell%E2%80%99aggiudicatario-parere-anac-2788-2016" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/20210-divieto-di-porre-le-spese-di-gara-a-carico-dell%E2%80%99aggiudicatario-parere-anac-2788-2016" }, "headline": "Divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario. Parere ANAC 2788/2016.", "description": "Con il parere in oggetto, l'ANAC ha affrontato, nuovamente, la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettera di invito, che prevede di imputare sull'aggiudicatario i costi di gestione della procedura telematica per l'affidamento della gara. La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del 25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell'aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza. Con tale atto di segnalazione, l'Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l'ente appaltante, posti a carico dell'aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l'operato delle centrali di committenza; aveva evidenziato, altresì, l'eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d'appalto. L'Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – siano riferite all'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara. Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l'Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola. Ora, l'ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell'ANCE, è tornata a ribadire l'illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all'osservanza delle indicazioni contenute nell'atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per l quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-10-25T15:15:09+02:00", "dateCreated": "2016-10-25T15:15:09+02:00", "dateModified": "2016-10-25T15:15:09+02:00" }
```
