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title: "Commento al Decreto Min. Infrastrutture 10 novembre 2016 n. 248 sulle “opere specialistiche”. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 21

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    17 Gennaio 2017

# Commento al Decreto Min. Infrastrutture 10 novembre 2016 n. 248 sulle “opere specialistiche”.

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Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in breve MIT) entra in vigore il 19 gennaio 2017 e definisce, come già detto, l'elenco delle categorie "superspecializzate" (in breve SIOS), cioè delle "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali". L'elenco è composto dalle seguenti categorie SOA:a) OG 11 Impianti tecnologici;b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;m) OS 18-B Componenti per facciate continue;n) OS 21 Opere strutturali speciali;o) OS 25 Scavi archeologici;p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;q) OS 32 Strutture in legno. 1) Aspetti rilevanti per la partecipazione alle gare Rispetto all'elenco contenuto nell'articolo 12, del D.L. n. 47/2014 (conv. con L. 80/2014) - che viene ora sostituito - sono state inserite le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS32 (Strutture in legno). N.B. Si ricorda che, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, le categorie SIOS, il cui importo superi il 10% dell'importo totale dei lavori - in vigenza del precedente Codice, D.Lgs. 163/06, la percentuale era pari al 15% - non possono essere oggetto di avvalimento. Inoltre, se il concorrente che si qualifica nella categoria prevalente è privo di relativa e adeguata qualificazione nella categoria SIOS, ha l'obbligo di costituire Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) di tipo verticale con altro concorrente che possieda la qualificazione per almeno il 70% dell'importo della categoria superspecializzata. Il restante 30% della categoria è subappaltabile e può essere sommato all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione. Il Decreto del MIT precisa che il limite massimo di subappalto consentito per le categorie SIOS, pari, come detto, al 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto, stabilito dall'articolo 105, c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 2) Aspetti rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione SOA Sempre in attuazione dell'articolo 89, comma 11, il Decreto introduce alcuni "requisiti di specializzazione", ulteriori rispetto a quelli, di regola, previsti per l'Attestazione SOA. In particolare: a) Per le categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32:- avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; b) Per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32:- disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; c) Per la categoria OG 11:- possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:1) categoria OS 3: 40 per cento;2) categoria OS 28: 70 per cento;3) categoria OS 30: 70 per cento. Il provvedimento in questione ribadisce quanto già previsto dall'articolo 79, c. 16, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06) in merito alla facoltà dell'operatore economico in possesso dei requisiti di cui sopra nella categoria OG 11 di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Inoltre precisa che i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Confermandoci a disposizione per chiarimenti, porgiamo i migliori saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2017-01-17T17:53:15+01:00", "dateCreated": "2017-01-17T17:53:15+01:00", "dateModified": "2017-01-17T17:53:15+01:00" }
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