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title: "Appalti pubblici: illegittimità dell’esclusione per una precedente risoluzione contrattuale se non è definitiva."
date: 2017-05-11
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Appalti pubblici: illegittimità dell’esclusione per una precedente risoluzione contrattuale se non è definitiva.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 27 aprile 2017, n. 1955) ha definito i limiti per l'accertamento della cd. "credibilità professionale" del concorrente ad una procedura per l'affidamento di un contratto pubblico (di cui all'art. 80, co. 5, lett. "c", d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

 In particolare, con riferimento a tale motivo di esclusione, il codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possono considerare ostativi alla partecipazione i "gravi illeciti professionali" commessi da un concorrente, che rendono dubbia la sua integrità o affidabilità e, tra questi, "le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata".

 Ad avviso del Consiglio di Stato, sulla base dell'interpretazione letterale della norma, affinché tale motivo di esclusione si realizzi è necessario che sia stata prestata acquiescenza al provvedimento di risoluzione o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale, con pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta, a sua volta, inoppugnabile.

 In pratica ai fini dell'esclusione del concorrente, non è sufficiente che la precedente e significativa carenza nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto sia contenuta in un provvedimento di natura cautelare, ma è necessario che sia accertata "in via definitiva".

 Sotto un profilo più generale, è stato poi escluso che tale interpretazione letterale osti con il diritto europeo e in particolare agli artt. 57 e 101, par. 4, della direttiva 2014/24/UE.

 Infatti, la norma europea consente agli Stati membri di prevedere ulteriori cause di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici, senza porre a carico degli stessi alcun vincolo.

 Pertanto, il rinvio a "qualsiasi mezzo idoneo" può legittimamente ritenersi integrato solo in presenza di una decisione giurisdizionale definitiva, così come avviene con il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.


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