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title: "ANAC. Aggiornamento delle Linee guida n. 6/2016 sul “grave illecito professionale”. Entrata in vigore dal 22 novembre 2017."
date: 2017-11-24
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  - name: "Lavori Pubblici"
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# ANAC. Aggiornamento delle Linee guida n. 6/2016 sul “grave illecito professionale”. Entrata in vigore dal 22 novembre 2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, è stato pubblicato il Provvedimento 11 ottobre 2017, contenente l’aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 delle Linee Guida n. 6/2016, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”.

 Le nuove Linee Guida sono divenute efficaci dal 22 novembre scorso.

 N.B. Pertanto, in conformità a quanto sancito dall’articolo 213, comma 17-bis del Codice, esse troveranno applicazione nelle procedure di gara bandite a partire da tale data, ovvero, in caso di assenza di bando, laddove gli inviti a presentare offerta siano trasmessi a partire da tale termine.

 L’Autorità, come si evince dalla Relazione Illustrativa che accompagna il documento, ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee Guida, a seguito delle modifiche apportate, dal Decreto Legislativo correttivo n. 56/2017, al comma 10 dell’articolo 80, che ha chiarito la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di motivi di esclusione, con specifico riferimento anche al “grave illecito professionale”, di cui al comma 5, lettera c).

 Infatti, tale comma prevede che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata di tale pena accessoria ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, l’interdizione dalle gare è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, nel qual caso è pari alla durata della pena principale. Il decreto correttivo, ha aggiunto, un periodo finale al comma, stabilendo che tale durata è “pari a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.”

 In realtà, nel testo sottoposto a consultazione pubblica lo scorso giugno, l’ANAC aveva profilato una prima interpretazione, basata sul dato testuale dell’art. 80 comma 10, affermando la necessità che l’accertamento dei fatti ostativi alla partecipazione alle gare fosse sempre definitivo.

 N.B. Il testo approvato delle Linee Guida n. 6/2016 in via definitiva, tuttavia, anche in recepimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (affare n. 01503/2017), fa rientrare nell’ipotesi dell’illecito professionale anche reati oggetto di provvedimenti di condanna non definitivi.

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 Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modificazioni introdotte dalle Linee Guida aggiornate.

 AMBITO OGGETTIVO DI RILEVANZA

 Anzitutto, l’Autorità specifica che le fattispecie rilevanti quali gravi illeciti professionali, possono avere natura civile, penale ed amministrativa, e devono essere accertati con provvedimento esecutivo.

 N.B. Tuttavia, il concetto di esecutività cui si riferisce l’Autorità non presuppone, necessariamente, la definitività del provvedimento di accertamento. Infatti, viene precisato che possono rilevare come gravi illeciti professionali, salvo che non configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla gara, anche le condanne non definitive per alcuni tipi di reati, tra i quali vengono menzionati, a titolo esemplificativo:  
• l’abusivo esercizio della professione  
• i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da inserire nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)  
• i reati tributari ex art. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio  
• i reati urbanistici (di cui all’art. 44, comma 1, lett b) e c) T.U. 380/2001)   
• i reati previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

 Inoltre, possono rilevare anche le condanne non definitive per:  
• turbativa d’asta (353 c.p.)  
• turbativa del procedimento di scelta del contraente (354 c.p.)  
• astensione dagli incanti (354 c.p.)  
• inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.)  
• frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.).

 Eventuali condanne definitive per questa ultima serie di reati, comporta l’automatica esclusione dalla gara ai sensi del comma 1 dell’art. 80, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

    
Con riferimento alle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (par. 2.2.1), viene precisato che la risoluzione anticipata può rilevare se non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio con provvedimento esecutivo.

 Per quanto riguarda le condotte poste in essere nello svolgimento della procedura di gara (par. 2.2.2), è chiarito che possono rilevare, quale grave illecito professionale:  
• gli accordi con altri operatori economici tesi a falsare la concorrenza, a condizione che siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.   
• la presentazione di informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione, l’esclusione o l’aggiudicazione della gara, ovvero l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, se commessi con dolo o colpa grave e volti a ingenerare nell’amministrazione un erroneo convincimento ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa, e del parametro della colpa professionale. L’Autorità precisa che, in ogni caso, la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere, determinerà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera f-bis (false dichiarazioni), senza, quindi, margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

 Per quanto riguarda le altre situazioni potenzialmente idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3), si precisa che i provvedimenti di condanna dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) per pratiche commerciali scorrette e quelli sanzionatori comminati dall’ANAC e iscritti nel Casellario, possono rilevare, quale illecito professionale grave, se esecutivi.

 I MEZZI DI PROVA ADEGUATI

 Tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel Casellario Informatico, e che quindi possono essere rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale, sono stati inseriti, dalle Linee Guida Aggiornate, anche i provvedimenti di applicazione delle penali, di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto.

 N.B. Inoltre, viene chiarito che le autodichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico.

    
Infatti, precisa l’Autorità, la valutazione sulla rilevanza della condotta illecita è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare. La falsa attestazione della insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omessa dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara per dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice.

 Infine, viene precisato che, fino alla attivazione della Banca Dati Centralizzata gestita dal MIT, la verifica sulla sussistenza della causa di esclusione in esame è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico dell’Autorità, ovvero mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti, per quanto riguarda le condanne non definitive.

 N.B. Tuttavia, la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico, ne tiene comunque conto, ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche finalizzate all’accertamento della veridicità dei fatti. La fattispecie ostativa, infatti, si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione dello stesso nel Casellario Informatico che, quindi, non riveste natura costitutiva ma di semplice pubblicità notizia.

 RILEVANZA TEMPORALE

 Rispetto al testo previgente delle Linee Guida, la durata dell’interdizione alla partecipazione alle gare viene definita più chiaramente, essendo medio tempore intervenuta, per effetto del decreto correttivo 5672017, la modifica al comma 10 dell’art. 80.

 Pertanto, secondo l’Autorità, l’interdizione è pari a:  
- 5 anni, se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria (in questo caso, l’Autorità dimentica di specificare che, ai sensi della norma del Codice, la sentenza di condanna deve essere definitiva)  
- alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni   
- 3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

 IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE IN SEDE SOA

 Viene introdotto un nuovo paragrafo nelle Linee Guida Aggiornate, che contiene alcune indicazioni alle SOA, da seguire nella valutazione del grave illecito professionale in sede di qualificazione.

 In particolare, si precisa che le SOA accertano, in relazione alla qualificazione richiesta, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa, ed incidenti sulla sua integrità/moralità, consultando il Casellario Informatico dell’Autorità.

    
Valutano, altresì, l’idoneità di eventuali misure di self-cleaning, purché queste siano adottate dall’impresa entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Le misure, inoltre, vanno indicate dall’operatore economico nel contratto di attestazione.

 LE MISURE DI SELF-CLEANING

 L’Autorità precisa che le misure di self-cleaning - che, ai sensi dell’art. 80 comma 7, possono consentire ad un soggetto che incorra nei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 5, di essere comunque ammesso alla gara dalla stazione appaltante- devono essere adottate dall’operatore economico entro il termine di presentazione dell’offerta e vanno indicate all’interno del DGUE.

 L’Amministrazione valuta l’idoneità di tali misure in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione assunta in merito deve essere adeguatamente motivata.

 Viene, infine, specificato che, in caso di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, quest’ultima deve valutare le misure di self-cleaning con il massimo rigore.

 Tale ultima precisazione, sembra derivata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si è ribadito che, in presenza di dichiarazioni non solo mendaci, ma anche reticenti del concorrente, l’amministrazione può prescindere dalla valutazione delle misure di self- cleaning, procedendo all’automatica esclusione dalla gara (CdS sentenza Sez. III, 5/9/2017 n. 4192).


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