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title: "Affidamenti in house. Nuovo applicativo dell’ANAC per le amministrazioni che operano in house."
date: 2018-01-25
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Affidamenti in house. Nuovo applicativo dell’ANAC per le amministrazioni che operano in house.

Per utile informazione portiamo a conoscenza che è stato pubblicato dall’ANAC, il 15 gennaio u.s., l’applicativo che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house in conseguenza dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti).

 Rammentiamo che la possibilità di appaltare in house è prevista dall’art. 5 del testo richiamato.

 In particolare, l’ANAC specifica che il servizio è rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici (AA) e agli enti aggiudicatori (EA) che - al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 - intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi (punto 3.1 delle Linee Guida n. 7).

 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis (punto 3.2 delle Linee Guida n. 7).

 Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più AA o EA, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione. (punto 4.3 delle Linee Guida n. 7).

    
La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida n. 7).


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