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title: "Comunicazione elettronica tra impresa e stazione appaltante. Nessun obbligo sotto i mille euro. Comunicato Presidente ANAC 30 ottobre 2018."
date: 2018-11-30
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Comunicazione elettronica tra impresa e stazione appaltante. Nessun obbligo sotto i mille euro. Comunicato Presidente ANAC 30 ottobre 2018.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 277 del 30 ottobre u.s. con cui abbiamo dato notizia dell’obbligo di utilizzo dal 18 ottobre u.s. della comunicazione elettronica nella gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici (art. 40, 2° comma, Codice dei Contratti).

 Al riguardo il Presidente dell’ANAC (comunicato n. 1/2018), rispondendo alle richieste di chiarimento sull’applicazione di detto articolo, ha chiarito la portata della norma.

 L’ANAC ritiene che per gli acquisti infra 1.000 euro, rimane applicabile l’eccezione prevista dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, pertanto, possano essere ancora utilizzati tutti gli strumenti tradizionali di comunicazione.

 Da notare che, con tale comunicato, l’ANAC conferma indirettamente la posizione espressa dall’ANCE e dall’ANCI circa l’utilizzo – salvo alcune eccezioni – di strumenti in formato interamente elettronico per le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici.

 Infatti, concentrandosi sull’obbligo di comunicazioni elettroniche, l’ANAC conferma l’interpretazione letterale della norma secondo cui «a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici» (art. 40, co. 2 del Codice dei contratti).

 Pertanto, anche secondo la ricostruzione dell’ANAC, l’obbligo non verte sull’utilizzo esclusivo di piattaforme informatiche, ma sull’utilizzo per le comunicazioni e gli scambi di informazioni eseguiti utilizzando mezzi elettronici.   
 

 Ciò, fatti i salvi i casi eccezionali previsti dal codice stesso all’art. 52 che, nel regolare le modalità, anche tecniche, delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, contiene altresì l’elenco delle deroghe all’obbligo del ricorso ai mezzi elettronici di comunicazione (comma 1, lettere a, b, c, d ed e).

  


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