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title: "Errore meramente formale sui costi del personale nell’offerta economica. Sanabilità. Delibera ANAC 30 ottobre 2019 n. 1039."
date: 2019-04-03
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Errore meramente formale sui costi del personale nell’offerta economica. Sanabilità. Delibera ANAC 30 ottobre 2019 n. 1039.

In relazione ad un recente quesito sottoposto ai nostri uffici e riguardante l’argomento in oggetto riteniamo utile riepilogare quanto segue.

 Il **costo della manodopera** costituisce, come è noto, una **componente essenziale dell’offerta economica non integrabile in sede di soccorso istruttorio**. **Tuttavia, se la carenza** riscontrata dalla stazione appaltante **è meramente formale** e non vi sia l’espressa previsione nella *lex specialis* di una puntuale indicazione del costo della manodopera, **può essere consentito all’operatore economico di meglio precisare tale costo**.

 **Il caso è già stato sottoposto all’attenzione dell’ANAC** (cfr. delibera ANAC n. 1039 del 30 ottobre 2018) in una gara per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ove **l’aggiudicatario aveva indicato****- separatamente - nell’offerta economica**(in attuazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016) **costi della manodopera notevolmente inferiori** rispetto alla stima indicata dalla stazione appaltante.

 In particolare, **gli istanti chiedevano se fosse stato corretto il comportamento della stazione appaltante che aveva consentito all’operatore economico di chiarire, in un secondo tempo, il costo della manodopera comunque indicato nell’offerta**.

 In tal modo, la stazione appaltante aveva potuto effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata, poiché **il concorrente – per mero errore - aveva indicato il costo della manodopera relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità (tre anni).**

 **Ricordiamo che in precedenza, l’Autorità aveva ritenuto che il costo della manodopera fosse una componente essenziale dell’offerta economica e che non fosse pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio** (cfr. pareri di precontenzioso n. 417 e n. 420 del 2018).

 **N.B.****L’Autorità**, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (cfr. Adunanza Plenaria n. 19/2016), **ha avallato la scelta della stazione appaltante, poiché *«laddove non è in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell’offerta ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e****, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, **può essere consentito all’operatore economico di fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente**, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante».*

 Sul tema, **la più recente giurisprudenza, ritiene che non può comportare l’esclusione**:

 
- un’**erronea indicazione del costo della manodopera**, qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati non siano inferiori ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti come stabilito dall’art. 97, co. 6, del Codice (TAR Firenze, sent. 6 settembre 2018, n. 1171);

 
- un **mero errore formale nella indicazione numerica** di tale costo, qualora in sede di contraddittorio con la stazione appaltante, questa accerti che i costi della manodopera sono stati debitamente conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta (TAR Venezia, sent. 1° ottobre 2018, n. 916, nello stesso anche TAR Piemonte, sent. 7 maggio 2018, n. 523).

 **N.B.** **Pertanto, fatta salva la verifica dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10 del Codice, da parte della stazione appaltante, l’ANAC conclude che *«l’acquisizione dei chiarimenti forniti dall’operatore economico è conforme alla normativa di settore»*.**


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