---
title: "Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri”. Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/22049-legge-14-giugno-2019-n-55-sblocca-cantieri-novita-su-irregolarita-fiscali-e-organi-di-controllo-nelle-s-r-l"
date: "2026-06-05T09:55:46+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 133

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    20 Giugno 2019

# Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri”. Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  391Kb  Downloads: **10** circ\_n\_133\_legge\_sblocca\_cantieri\_novità\_irregolarità\_fiscali.pdf

  pdf [Download 2](#)  76Kb  Downloads: **9** circ\_n\_133\_legge\_sblocca\_cantieri\_novità\_irregolarità\_fiscali\_ALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri”. Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/22049-legge-14-giugno-2019-n-55-sblocca-cantieri-novita-su-irregolarita-fiscali-e-organi-di-controllo-nelle-s-r-l" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/22049-legge-14-giugno-2019-n-55-sblocca-cantieri-novita-su-irregolarita-fiscali-e-organi-di-controllo-nelle-s-r-l" }, "headline": "Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri”. Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.", "description": "Come noto, il “Decreto Sblocca Cantieri” (DL 32/2019) è intervenuto (cfr. nostre circolari nn. 94 e 101 rispettivamente del 23 aprile e del 6 maggio uu.ss.) sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), aggiungendo un’ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti[1]. In particolare, il DL 32/2019 prevedeva la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora fosse stato in grado di dimostrare adeguatamente l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate. Tale previsione era stata dettata dall’esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie, sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Come fortemente auspicato dall’ANCE, durante l’iter di conversione in legge del Decreto Legge Sblocca Cantieri, la disposizione è stata eliminata, con la conseguenza che resta confermata la disciplina attualmente contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in base alla quale il concorrente può essere escluso dalla gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate”, secondo la formulazione originaria già contenuta nell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016. Sono state, così, accolte le istanze dell’ANCE che, fin dall’introduzione della disposizione, aveva evidenziato, nelle competenti Sedi istituzionali, che la stessa avrebbe comportato l’esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione spesso riconosciuta poi come inesistente. &nbsp; Infatti, l’ANCE aveva rilevato come l’adeguamento alla normativa comunitaria dovesse essere in ogni caso coordinato ed inserito nel contesto dell’ordinamento tributario italiano (che dà rilevanza probatoria all’atto accertativo solo quando lo stesso assume carattere definitivo, ovvero non più suscettibile di annullamento e/o modifica né dall’Amministrazione finanziaria, né del Giudice tributario). Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. Come auspicato dall’ANCE, nel corso dell’iter di conversione in legge del “Decreto Sblocca cantieri” sono state anche riviste le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto sin’ora stabilito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019). Come noto, infatti, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d’allerta[2], quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia dal 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito. In tal senso, con la modifica approvata durante l’iter di discussione al Senato del DdL di conversione del cd. “Decreto Sblocca cantieri”, la nomina dell’organo di controllo diventerà obbligatoria nell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti. Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dall’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019). &nbsp; Le discipline a confronto Ante «codice crisi» Post «codice crisi» DL 32/2019 conv. Legge 55/2019 superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi attivo stato patrimoniale 4.400.000 euro 2.000.000 euro 4.000.000 euro ricavi 8.800.000 euro 2.000.000 euro 4.000.000 euro dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 10 20", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-06-20T18:09:13+02:00", "dateCreated": "2019-06-20T18:09:13+02:00", "dateModified": "2019-06-20T18:09:13+02:00" }
```
