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title: "Modifiche al Fondo “Salva Opere”. Conversione in Legge n. 128/2019 del Decreto Legge n. 101/2019"
date: 2019-11-11
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Modifiche al Fondo “Salva Opere”. Conversione in Legge n. 128/2019 del Decreto Legge n. 101/2019

È stata**pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 257 del 2 novembre 2019, la Legge 2 novembre 2019, n. 128**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (**cd Decreto “ Lavoro e crisi Aziendale”**).

 La legge è entrata **in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia **a decorrere dal 3 novembre 2019**.

 Per quanto di **immediato interesse per le imprese del settore che operano negli appalti pubblici**, il provvedimento, all’art. 15, **è intervenuto a modificare l’art. 47 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL “Crescita”)** – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - **che ha istituito**, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori.

 Al riguardo, si ricorda che **le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore** ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, **nei limiti della dotazione del Fondo stesso**.

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 **N.B.** Nello specifico, **il provvedimento di conversione ha confermato tutte le modifiche già apportate dal Decreto Legge n. 101/2019 al funzionamento del Fondo “Salva-Opere”, ossia**:

 
1. viene **estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale** – e non più ai soli affidatari di lavori – **la copertura del fondo**;

1. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che **il MIT**, una volta **accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento** e provveduto all’erogazione delle risorse, **è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo verso l’appaltatore**, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale;

1. viene previsto che **l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore**, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale **non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.**

1. viene confermato l’**obbligo per il MIT, prima dell'erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza della regolarità contributiva del richiedente**, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la Cassa Edile.

1. sempre **prima dell’erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all'articolo 48- bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602** (relativa alla **sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento**) e, nell'ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.

1. Infine, viene ribadita la **possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento** ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

 Si ricorda che **ai fini dell’operatività** del Fondo, il decreto cd “Crescita”, e la relativa legge di conversione, hanno **rimesso ad un decreto del MIT**, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, **l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso**, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara

 **N.B. Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l’adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Crescita” , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.**

 Dovrebbe essere però imminente la sua pubblicazione.

 Il Consiglio di Stato, nell’ Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019, ha infatti adottato il parere n. 02687/2019, sullo schema di Decreto Ministeriale proposto dal MIT di concerto con il MEF, ultimo passaggio richiesto prima della pubblicazione di detto decreto in gazzetta.

 La richiesta di parere è stata avanzata dal Ministero in pendenza dell’iter parlamentare di conversione del Decreto Legge n. 101/2019 sopracitato.

 Riportiamo in allegato, il testo coordinato del Decreto Legge n. 101/2019 con le modifiche apportate dalla Legge di conversione (n. 128/2019).


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