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title: "ANAC. Atto di Segnalazione sul subappalto. Delibera n. 1035 del 13 novembre 2019."
date: 2019-11-19
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# ANAC. Atto di Segnalazione sul subappalto. Delibera n. 1035 del 13 novembre 2019.

Come già risaputo (cfr. anche nostra circolare n. 212 dell’8 ottobre u.s.), la Corte di Giustizia UE con Sentenza del 26 settembre u.s. (causa C-63/18) ha dichiarato la non conformità al diritto comunitario dell’art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ove si prevede un limite quantitativo al subappalto.

 A tale proposito, riteniamo utile informarVi che l’ANAC è intervenuta sulla questione con l’allegato Atto di Segnalazione (approvato dal Consiglio con Delibera n. 1035 del 13 novembre u.s.) al Governo e al Parlamento evidenziando la necessità di un intervento normativo urgente in modo da allineare la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del richiamato Codice con le indicazioni provenienti dalla pronuncia della Corte di Giustizia.

 Secondo l’ANAC, la Sentenza del 26 settembre u.s. della Corte di Giustizia UE – pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto imposto dal Codice dei Contratti (30%, con facoltà delle stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2020 di innalzamento al 40% come previsto dalla Legge “Sbloccacantieri”) – non sembra tuttavia aver sancito la possibilità di ricorrere illimitatamente da parte degli offerenti al subappalto.

 L’ANAC ritiene che se da un lato la regola generale dovrebbe essere quella del subappalto senza limitazioni quantitative a priori (per consentire l’accesso al mercato dei lavori pubblici delle piccole e medie imprese, promuovendo così la concorrenza), dall’altro ciò non significa che non devono essere previsti alcuni accorgimenti e “contrappesi”.

 Sempre ad avviso dell’ANAC la soluzione possibile per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell’ammissibilità del subappalto, richiedendosi tuttavia alla stazione appaltante l’obbligo di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

   
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 N.B. Spetta dunque al legislatore il compito di bilanciare le esigenze di flessibilità organizzativa ed esecutiva per gli operatori incaricati della commessa con un’adeguata prevenzione di ribassi corruttivi collusivi e di turbative in fase di affidamento ed esecuzione.

 Altro punto su cui interviene l’ANAC è quello dell’ambito di efficacia della Sentenza della Corte di Giustizia UE, stante che, pur essendo stata pronunciata relativamente ad un affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria, non è chiaro se essa abbia effetto anche sugli appalti al di sotto di detta soglia.

 Attualmente l’art. 105 non opera alcuna distinzione tra contratti sopra e sotto soglia in materia di subappalti.

 L’ANAC rimette dunque al legislatore il compito di valutare la previsione di un limite al subappalto per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ancorchè, spiega l’Autorità, difficilmente potrebbero individuarsi ragioni per ritenere che sussistano differenze tra appalti sopra e sotto soglia tali da giustificare un diverso trattamento del subappalto per i due casi.

 In conclusione, facciamo riserva di mantenere aggiornate le imprese in merito ai provvedimenti normativi che saranno assunti successivamente all’Atto di Segnalazione di cui si è detto e, confermandoci a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo con l’occasione i migliori saluti.


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