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title: "Aumento fino al 30% dell’anticipazione del prezzo d’appalto. Art. 207 Decreto Legge “Rilancio”. Facsimile richiesta."
date: 2020-06-10
description: "Di seguito a quanto già esposto dall’Ance nel commento al Decreto Legge 19 maggio 2020,  n.  34 “Rilancio”, allegato alla nostra circolare n. 91 del 22 maggio u.s., anche a seguito di richieste"
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  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Aumento fino al 30% dell’anticipazione del prezzo d’appalto. Art. 207 Decreto Legge “Rilancio”. Facsimile richiesta.

 

 Di seguito a quanto già esposto dall’Ance nel commento al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Rilancio”, allegato alla nostra circolare n. 91 del 22 maggio u.s., anche a seguito di richieste di chiarimenti giunte nel frattempo, precisiamo a proposito dell’oggetto quanto segue.

 Per effetto dell’art. 207 del richiamato provvedimento **le stazioni appaltanti possono elevare dal 20% fino al 30% l’importo dell’anticipazione del prezzo d’appalto** (prevista dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici).

 Ciò **peraltro nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**** **

 **La facoltà trova applicazione per le procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti):**

 **1) già avviate al 19 maggio 2020.** 

 - essendo stato pubblicato a tale data il bando o l’avviso di gara, purché non siano già scaduti, sempre al 19 maggio 2020, i termini per la presentazione delle offerte (procedure aperte) o delle richieste di invito (procedure ristrette);

 - nel caso non sia prevista la pubblicazione di un bando o di un avviso, essendo già stati inviati al 19 maggio 2020 gli inviti a presentare le offerte (procedure negoziate) o i preventivi (affidamenti diretti), purché alla medesima data non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle offerte o dei preventivi;

 **2) avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021.**

 Secondo il comma 2 dell’art. 207 viene poi stabilito che, al di fuori dei casi sopra indicati, **l’aumento dell’anticipazione** **fino al 30% del valore del contratto può essere riconosciuta anche agli appaltatori**:

 **- che hanno già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista** (nella misura ordinaria del 20%)

 **- che hanno già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito dell’anticipazione**

 Ciò sempre nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

 Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione maggiorata **vengono richiamate le disposizioni contenute nell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2020** concernenti:  
   
 - la previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo) pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale riferito al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione;  
 - la riduzione graduale ed automatica della garanzia nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

 * * * * *

 **N.B.** Onde consentire alle imprese associate di proporre istanza alle stazioni appaltanti, **trasmettiamo in allegato un facsimile che, ovviamente, andrà integrato e calibrato secondo le specifiche esigenze della singola fattispecie concreta.**

  


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**N.:** 110

