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title: "Precisazioni sull’incremento dell’anticipazione."
date: 2020-08-27
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Precisazioni sull’incremento dell’anticipazione.

 

 Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 194 di ieri 26 agosto con cui abbiamo trasmesso la **Circolare n. 112 dell’11 agosto u.s. del MIT** recante i **chiarimenti interpretativi sull’articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77), cd “Decreto Rilancio”**, che ha, com'è noto, riconosciuto la **possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto**, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), **fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo**, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

 Stante taluni quesiti già pervenuti ai nostri uffici, si ribadisce al riguardo che, in linea con i contenuti della Circolare n. 112/2020 del MIT, **la disposizione riguarda**:

 
1. a) **le procedure di appalto disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 già bandite/avviate alla data di entrata in vigore della norma (19 maggio 2020);**

 ** **

 
1. b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi/avvisi, le procedure in cui alla medesima data siano già stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, ma non siano ancora scaduti i relativi termini;

1. c) **in ogni caso, le procedure di appalto avviate a decorrere da tale data e fino al 30 giugno 2021.**

 Inoltre, **ai sensi del secondo comma, tale possibilità è riconosciuta anche “al di fuori dai casi previsti dal comma 1”, in favore degli appaltatori:**

 ** **

 
1. a) **che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista;**
2. b) **ovvero che abbiano dato inizio alla prestazione senza averne mai usufruito**.

 Ulteriormente va ricordato che **la determinazione dell’importo massimo di incremento attribuibile è effettuata dalla stazione appaltante, tenendo conto delle eventuali somme già versate all’appaltatore a titolo di anticipazione**.

  

 Infine, la norma specifica che, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 35, comma 18, del Codice che, come noto, ne **subordinano l’erogazione alla costituzione di una specifica garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa**.

 Premesso ciò, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del Decreto, sono emerse talune criticità in sede di applicazione della norma, derivanti da una diffusa prassi volta a darne un'interpretazione restrittiva.

 Le problematiche sono state oggetto di una specifica segnalazione al MIT da parte dell'ANCE.

 Nella Circolare n. 112/2020, invero, è stata **seguita l’interpretazione estensiva della portata della disposizione, in linea con quanto auspicato da ANCE.**

 Perciò viene chiarito che **la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:**

 
1. a) a **tutti i contratti in corso di esecuzione**e, quindi, sia ai contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice n. 50/2016, **sia ai contratti – ancor oggi pendenti – regolati dal codice previgente**; tra questi ultimi vanno ricompresi **anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21 agosto 2013**, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto anticipazione; ciò, sulla base:

 * del **dato testuale**: il comma 2 dell’art. 207 estende la possibilità dell’incremento anche alle fattispecie non ricomprese nel comma 1, il quale fa riferimento “alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; inoltre – osserva il MIT – sempre il comma 2 estende specificamente a tali fattispecie, quasi integralmente (dal secondo al quinto periodo), l’art. 35, comma 18, del vigente Codice dei contratti pubblici, e ciò non avrebbe senso se l’incremento fosse applicabile ai soli contratti regolati dal d.lgs. n. 50/2016, poiché, in tal caso, l’art. 35 sarebbe applicabile automaticamente ed in via integrale;

 * del **dato teleologico**, atteso che la ratio della previsione in parola è quella di riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici e che siano state penalizzate dall’emergenza sanitaria;

 
1. b) a **tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza distinzioni in termini di importo** (sia sopra che sotto soglia) **o di settore** (sia nei settori ordinari che speciali), **dal momento che l’anticipazione del prezzo è un istituto avente portata generale**, diretto a dare impulso all’iniziativa imprenditoriale nella delicata fase di avvio dei lavori;

1. c) **senza la necessità della previsione di un capitolo di spesa ad hoc** dedicato all’anticipazione del prezzo, **essendo sufficiente che la S.A. disponga delle relative somme nell’ambito delle risorse annuali** previste nel quadro economico dell’intervento, come – sostiene il Ministero – lascia intendere la formulazione letterale della norma.

 Infine, si evidenzia che **la circolare è indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa previgente**.

 Riportiamo nuovamente in allegato il testo completo del provvedimento in commento e porgiamo i migliori saluti.

  


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**N.:** 196

