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title: "Collegio Consultivo Tecnico art. 6 Legge “Semplificazioni” n. 120/2020. Riferimento al valore stimato dell’appalto. Precisazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."
date: 2020-11-18
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Collegio Consultivo Tecnico art. 6 Legge “Semplificazioni” n. 120/2020. Riferimento al valore stimato dell’appalto. Precisazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In riscontro ad un quesito postogli, **il MIT ha dichiarato che al fine di stabilire l’obbligatorietà o meno della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico occorre fare riferimento non all’importo a base d’asta,** **bensì al valore stimato dell’appalto**.

 Ciò sul presupposto che l’art. 6 della Legge n. 120/2020 “Semplificazioni” ha introdotto l’obbligo di nominare un Collegio Consultivo Tecnico solo per gli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria, attribuendo una mera facoltà alle stazioni appaltanti di costituire il suddetto organo negli appalti sotto-soglia

 Tanto premesso, **il Ministero ha chiarito che per valore stimato di un appalto** - da prendere, quindi, in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria - **debba intendersi il valore derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.**

 **Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti**.

 Inoltre, è stato specificato che, trattandosi dell’indicatore cui fare riferimento per determinare l’importo dell’appalto, **il suddetto valore stimato si rivela altresì fondamentale ai fini dell’individuazione della corretta procedura da seguire** nell’aggiudicazione di un appalto, con gli annessi obblighi di pubblicità (differenti a seconda che si tratti di un contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto-soglia), **nonché per verificare l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice**, relativi alla programmazione dei lavori pubblici.

 In conclusione, il Ministero ha aggiunto che **tale importo è anche quello da indicarsi in occasione di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG).**


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**N.:** 309

